Giudizio elettorale, memorie tardive inammissibili e parità di preferenze (TAR Abruzzo n. 345 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio elettorale disciplinato dall’art. 130 c.p.a. non è ammesso il deposito di memorie ulteriori rispetto alle controdeduzioni dei resistenti e dei controinteressati, da rendersi entro quindici giorni dalla perfezione della notificazione: le memorie tardive sono inammissibili, in ragione dell’urgenza e della celerità che comprimono ogni fase del rito. La verificazione disposta ex art. 66 c.p.a. non amplia l’oggetto del giudizio quando costituisce svolgimento delle censure tempestivamente proposte; il riconteggio, ove non si contesti la validità di singole schede ma si debba accertare il numero delle preferenze di una sezione, deve tener conto anche dei risultati sfavorevoli al ricorrente. A parità di cifre individuali, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. d), della L.R. n. 9/2013, prevale l’ordine di presentazione nella lista.

Il Fatto

Alle elezioni regionali abruzzesi del 10 marzo 2024 il ricorrente e il controinteressato sono candidati nella medesima lista circoscrizionale, rispettivamente alla posizione n. 6 e alla n. 3. All’esito dello scrutinio il controinteressato risulta primo dei non eletti e il ricorrente secondo.

Con ricorso depositato ex art. 130 c.p.a., il ricorrente impugna i verbali dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale e dell’Ufficio Centrale Regionale, chiedendo la rettifica dei risultati e l’attribuzione di un numero maggiore di preferenze, tale da invertire la graduatoria dei non eletti. Il Tribunale dispone verificazione con ordinanza istruttoria, affidata al Prefetto, con riapertura delle buste e riconteggio in contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione processuale. Nel rito elettorale il comma 5 dell’art. 130 c.p.a. consente a amministrazione e controinteressati di depositare controdeduzioni entro quindici giorni dalla notifica, ma non prevede memorie di replica ulteriori. La ratio di urgenza e celerità impone di dichiarare inammissibili le memorie depositate oltre quel termine.

Il Tribunale precisa poi i confini della verificazione. Il giudice amministrativo non può esaminare vizi emersi solo grazie all’istruttoria e non riconducibili alle censure originarie, perché si tratterebbe di motivi nuovi, estranei al thema decidendum dopo la scadenza del termine di decadenza. Non costituisce però ampliamento l’accertamento di risultati sfavorevoli al ricorrente emersi in esecuzione della verificazione: quando si debba stabilire il numero delle preferenze di una sezione, il riconteggio considera anche gli esiti negativi, senza necessità di impugnazione incidentale del controinteressato.

Nel merito, i molteplici motivi sono scrutinati secondo gli esiti della verificazione. Il riconteggio conferma errori di trascrizione in diverse sezioni, con variazioni in aumento e in diminuzione per entrambi i candidati; risultano inoltre correzioni apportate dall’Ufficio Centrale su reclamo del controinteressato. Sul punto il Collegio ritiene che l’art. 17, comma 1, lett. b), della L.R. n. 9/2013 non riservi il rimedio correttivo a soggetti determinati e non escluda il candidato partecipante alla competizione.

Il dato decisivo è la parità finale: dopo le risultanze istruttorie entrambi i candidati riportano 2.559 preferenze. Trova quindi applicazione l’art. 17, comma 3, lett. d), della L.R. n. 9/2013, secondo cui a parità di cifre individuali prevale l’ordine di presentazione nella lista. Poiché il controinteressato è collocato al n. 3 e il ricorrente al n. 6, il ricorso è respinto. Le spese di giudizio sono compensate per la complessità delle questioni; quelle di verificazione sono poste a carico del ricorrente soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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