Porto d’armi, fatti violenti anche risalenti escludono l’affidabilità (TAR Abruzzo n. 349 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La possibilità di detenere e portare armi non è oggetto di un diritto assoluto, ma è subordinata all’accertamento di rigorosi requisiti di affidabilità del richiedente, rimesso a un potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione, censurabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o carenza istruttoria e di motivazione. Ai fini del diniego non è necessaria una condanna penale, né un giudizio di pericolosità sociale: è sufficiente un giudizio prognostico negativo sull’affidabilità, fondato anche su fatti privi di rilevanza penale o su vicende risalenti nel tempo. Il mero trascorrere del tempo tra condotte violente e attualità non garantisce che l’autore non abusi dell’arma. La valutazione preventiva e cautelare compete alla pubblica amministrazione, non al richiedente, cui non è imposto di provare la propria buona condotta.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Questura di L’Aquila ha respinto la sua istanza di autorizzazione al porto di fucile, confermando precedenti dinieghi. L’atto si limita a ribadire che non si è in grado di formulare un pieno giudizio di affidabilità per la detenzione e il porto d’armi.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per carente istruttoria e travisamento dei fatti, la violazione del principio di proporzionalità e la carenza di motivazione. Sostiene che i fatti ritenuti ostativi risalgono a circa sei anni prima dell’istanza, che non ha riportato condanne penali, non è stato ammonito né sottoposto a misure di sicurezza personali. La Questura resiste. All’udienza pubblica del 12 giugno 2025 il ricorso passa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva anzitutto che l’atto impugnato è meramente confermativo e che il ricorso sarebbe perciò inammissibile; esamina tuttavia la controversia nel merito perché la questione preliminare non è stata oggetto di contraddittorio.

La censura sull’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è respinta. La nuova istanza reitera la precedente senza allegare fatti nuovi e va quindi qualificata come richiesta di riesame del diniego già opposto. Non sussisteva perciò l’obbligo di comunicare motivi ostativi già noti al ricorrente e ribaditi, senza integrazioni, nell’atto di conferma.

Nel merito, il Collegio richiama i principi consolidati in materia. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato a un giudizio prognostico di piena affidabilità; l’amministrazione può valorizzare fatti di reato e vicende personali prive di rilevanza penale, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi all’uso delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 4868 del 2019). Non è necessaria una condanna penale, e la remissione di querela o la riabilitazione non escludono l’ostatività (Cons. Stato, sez. III, n. 5448 del 2018; n. 1731 del 2015). Il divieto di detenere armi anticipa la soglia di tutela della sicurezza pubblica, con natura cautelare e preventiva (Cons. Stato, sez. III, n. 8041 del 2021).

Quanto all’art. 39 del r.d. n. 773/1931, la norma non presuppone un giudizio di pericolosità sociale, ma un giudizio prognostico sull’affidabilità e sull’assenza di rischio di abusi, fondato anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne o misure di pubblica sicurezza (Cons. Stato, sez. III, n. 649 del 2017).

Il Tribunale ritiene la motivazione del diniego né irragionevole, né illogica, né immotivata. Il giudizio negativo sull’affidabilità è rimesso alla pubblica amministrazione, non al richiedente, e deve basarsi sull’accertamento dell’assenza del minimo riscontro, anche indiziario, di rischio di uso improprio dell’arma. Fatti risalenti non sono irrilevanti, perché il tempo non garantisce l’assenza di reiterazione. Esente da incoerenza è quindi l’apprezzamento che esclude la piena affidabilità per fatti di natura violenta per i quali il ricorrente è stato querelato, deferito all’autorità giudiziaria e ammesso alla prova in alternativa alla pena. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di € 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *