Nullaosta SCIA telefonia, illegittima la clausola di efficacia temporanea (TAR Abruzzo n. 352 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il nullaosta comunale alla SCIA presentata ai sensi dell’art. 87 bis d.lgs. n. 259/2003 non può essere corredato di una clausola che ne limiti l’efficacia al periodo di vigenza dello stato di emergenza sanitaria. L’art. 87 bis vigente ratione temporis circoscrive l’intervento successivo dell’ente locale all’adozione di un provvedimento inibitorio, e dell’autorità competente ex art. 14 della legge n. 36/2001 a un parere negativo. La previsione di un’efficacia provvisoria e temporanea integra un potere atipico, non riconducibile al paradigma normativo. La motivazione fondata sulla pendenza del giudizio relativo alla delocalizzazione dell’impianto è inoltre contraddittoria: ammettere che la SCIA produca effetti presuppone la sua conformità al regime applicabile, altrimenti il Comune avrebbe dovuto inibirla. Il titolo di legittimazione dell’adeguamento segue le sorti del titolo originario dell’impianto, senza necessità di autonoma limitazione temporale.
Il Fatto
Due società operatrici di telefonia mobile impugnano la nota con cui il Comune ha autorizzato, in via provvisoria e temporanea, l’adeguamento tecnologico di un preesistente impianto di telefonia mobile, presentato mediante SCIA ex art. 87 bis d.lgs. n. 259/2003. L’atto comunale precisa che il nullaosta ha efficacia limitata al periodo di vigenza dello stato di emergenza per rischio sanitario, fino al 30 aprile e successive eventuali proroghe.
Le ricorrenti censurano esclusivamente tale clausola di precarietà, deducendo che il Comune non avrebbe potuto comprimere temporalmente gli effetti di un titolo pienamente abilitante, se non opponendo un motivato diniego nel termine previsto dalla norma. Il Comune non si è costituito. La questione approda al giudice amministrativo perché la limitazione temporale incide sulla stabilità del titolo edilizio e sulla pianificazione degli investimenti della rete.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella verifica dei limiti entro cui l’amministrazione può intervenire sulla SCIA presentata per gli impianti di telecomunicazione. Il parametro è l’art. 87 bis d.lgs. n. 259/2003, nella versione vigente ratione temporis, che riserva all’ente locale l’adozione di un provvedimento inibitorio e all’autorità competente ex art. 14 della legge n. 36/2001 l’espressione di un parere negativo, entrambi entro un termine definito.
Su questa base il Tribunale qualifica la clausola apposta al nullaosta come esercizio di un potere atipico, privo di aggancio normativo. La norma non contempla un’ipotesi intermedia tra l’inibizione dell’intervento e la sua piena efficacia: una volta decorso il termine senza diniego, il titolo è pienamente abilitante e non può essere degradato a titolo provvisorio.
Il Collegio censura poi il profilo motivazionale. Il Comune ha giustificato la temporaneità con l’esigenza di non autorizzare ulteriori interventi sull’impianto sino alla definizione del giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato sulla deliberazione consiliare che ne aveva disposto la delocalizzazione. La ricostruzione è contraddittoria: riconoscere effetti alla SCIA implica ritenerla conforme al regime applicabile, perché in caso contrario l’amministrazione avrebbe dovuto inibirla, non subordinarne la stabilità all’esito del contenzioso.
Il Tribunale aggiunge che la questione sub iudice, avente ad oggetto la deliberazione comunale e la connessa delocalizzazione, non giustifica la limitazione temporanea dell’adeguamento tecnologico. Il titolo che assiste l’intervento è destinato, al pari dell’originario titolo di legittimazione dell’impianto, a venir meno o a consolidarsi in ragione dell’esito del giudizio sulla delibera consiliare: la temporaneità imposta si rivela perciò superflua oltre che illegittima.
Il ricorso è quindi accolto e l’atto impugnato annullato. La particolare rilevanza degli interessi protetti dalla normativa sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile giustifica la compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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