Diniego rinnovo porto d’armi obbligo motivazione osservazioni art 10-bis (TAR Sicilia n. 2998 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento volto al rilascio o al rinnovo della licenza di porto d’armi, l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 impone all’amministrazione di dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall’istante. L’obbligo non si esaurisce nel mero richiamo delle controdeduzioni né in formule di stile, ma richiede che dalla motivazione si evinca l’effettiva valutazione delle stesse e le ragioni del loro mancato recepimento. La violazione dell’art. 10-bis determina l’illegittimità del provvedimento, non essendo consentita la prova in giudizio della irrilevanza delle osservazioni ai sensi del novellato art. 21-octies della legge n. 241/1990. L’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale integra potere amministrativo non esercitato ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm., con conseguente impossibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare e amministratore unico di una società operante nella vendita all’ingrosso di prodotti per l’agricoltura, ha chiesto il rinnovo della licenza di porto pistola per difesa personale ai sensi dell’art. 42 TULPS, rappresentando di occuparsi della riscossione degli incassi, anche in contante, su tutto il territorio siciliano e calabrese. La Prefettura di Siracusa ha comunicato il preavviso di rigetto, rilevando l’assenza di valide motivazioni in ordine al dimostrato bisogno di andare armato.

Il ricorrente ha trasmesso memoria difensiva il 5 luglio 2023, evidenziando di aver ottenuto il porto d’armi da oltre vent’anni per esigenze mai mutate. Con provvedimento del 21 agosto 2023 la Prefettura ha rigettato l’istanza, dando atto che l’interessato non aveva prodotto memorie e non aveva partecipato al procedimento. Il ricorrente ha impugnato il diniego, deducendo la violazione delle regole procedimentali e l’eccesso di potere per mancata spiegazione del ripensamento rispetto ai precedenti titoli rilasciati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso e individua la questione centrale nella violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La Prefettura, dopo aver comunicato il preavviso di diniego, ha omesso di prendere posizione sulle controdeduzioni del 5 luglio 2023, delle quali il provvedimento impugnato non dà nemmeno atto. L’amministrazione, quindi, pur avendo formalmente attivato il contraddittorio procedimentale, lo ha sostanzialmente eluso.

Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 3140 del 28 marzo 2023 e Sez. III n. 6378 del 22 ottobre 2020, il TAR ribadisce che la norma promuove un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo, con ricadute sulla completezza dell’istruttoria e sulla motivazione del provvedimento. La decisione finale deve integrare le ragioni del diniego con argomentazioni finalizzate a confutare le osservazioni, non potendosi risolvere in una mera formula di stile.

Il Collegio richiama altresì Cons. Stato, Sez. III, n. 3396 del 5 giugno 2018 e TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 1544 del 7 marzo 2022, secondo cui non è sufficiente il richiamo delle osservazioni né l’uso di formule relative alla loro non accoglibilità: occorre dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattenderle. La necessità di una analitica confutazione non è richiesta, ma deve risultare percepibile che l’amministrazione abbia tenuto conto delle controdeduzioni nel loro complesso.

Nel caso concreto il Collegio rileva che il provvedimento non ha tenuto conto né delle controdeduzioni del 5 luglio 2023, né della successiva nota con cui la Questura aveva preso posizione sulle stesse. Nulla è dedotto in merito alle ragioni che hanno indotto la Prefettura a rimeditare la posizione assunta nei vent’anni precedenti. Il TAR esclude quindi che l’autorità prefettizia abbia valutato il contenuto delle osservazioni.

Il Collegio affronta infine il profilo dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, nel testo modificato dall’art. 12, comma 1, lettera i), del d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020. La nuova formulazione esclude la prova in giudizio della irrilevanza delle osservazioni in caso di violazione dell’art. 10-bis: si configura una riserva procedimentale che implica la doverosa attivazione della fase partecipativa, la cui omissione costituisce potere amministrativo non esercitato ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm., con impossibilità per il giudice di esprimersi sui profili omessi. Previo assorbimento degli ulteriori motivi, il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione; le spese sono compensate per l’assenza di un giudizio di spettanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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