Quesiti a risposta multipla e sindacato del giudice amministrativo: la scelta della risposta corretta non deve essere arbitraria (TAR Lazio n. 11088 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, il sindacato del giudice amministrativo sulla formulazione dei quesiti a risposta multipla e sull’individuazione della risposta corretta non può tradursi in una valutazione di merito, ma deve limitarsi al controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della scelta operata dalla commissione esaminatrice. La prova scritta composta da quesiti a risposta multipla può essere volta a verificare le competenze del candidato in termini di comprensione del testo e di capacità logico-deduttiva, sicché la risposta corretta è quella che risulta coerente con il contenuto del brano sottoposto al candidato. Per i quesiti con risposte predeterminate, non sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di predeterminare criteri di valutazione, essendo una sola la risposta corretta; né sussiste un obbligo di esitare istanze di autotutela presentate dai candidati.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell’Area assistenti del Ministero della Giustizia. Un candidato, risultato non idoneo per aver conseguito alla prova scritta un punteggio di 20,5 punti, inferiore alla soglia minima di 21 punti, ha impugnato l’esito della prova. Il ricorrente ha contestato la correzione di tre quesiti (nn. 14, 23 e 32), sostenendo l’ambiguità delle domande e la correttezza anche delle risposte da lui fornite, richiedendo l’attribuzione del punteggio per ciascuno. Ha inoltre lamentato la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e la mancata risposta alla sua istanza di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Giustizia, in quanto esso rappresenta l’Amministrazione con cui i vincitori instaureranno i rapporti di lavoro. Nel merito, ha dichiarato improcedibile il ricorso limitatamente al quesito n. 23, avendo la Commissione attribuito in via di autotutela il punto rivendicato dal ricorrente, con verbale del 23 dicembre 2025.
Quanto alle contestazioni sui quesiti nn. 14 e 32, la Sezione ha richiamato i precedenti in forma semplificata, ribadendo che il sindacato del giudice amministrativo è limitato al controllo di ragionevolezza e non di merito. Per il quesito n. 14 — relativo all’interpretazione di un brano su Picasso — il Collegio ha ritenuto corretta la risposta indicata dall’Amministrazione, in quanto il brano narrava delle diverse esperienze di linguaggio artistico di Picasso, anche ma non solo in relazione al cubismo, e la risposta del ricorrente conteneva elementi non presenti nel testo.
Quanto al quesito n. 32, concernente lo strumento per la trascrizione automatica dell’audio delle riunioni, la censura è stata ritenuta infondata per due ragioni: il ricorrente ha proposto un’interpretazione incompatibile con il tenore letterale della domanda, e le sue argomentazioni confermavano l’impossibilità di procedere alla trascrizione automatica tramite il solo software indicato, essendo necessari applicativi esterni.
Il Collegio ha infine precisato che, trattandosi di quesiti a risposta multipla con tre opzioni predeterminate, non era necessario elaborare alcun criterio di valutazione, essendo una sola la risposta corretta; e che non sussiste in capo all’Amministrazione alcun obbligo di esitare istanze di autotutela. Ne deriva la reiezione delle censure e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre oneri di legge.
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Nota della Redazione
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