Giudizio medico-legale militare sindacabile solo per irragionevolezza manifesta (TAR Sardegna n. 627 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I giudizi espressi dagli organismi medico-legali delle amministrazioni militari costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che ricorra un’irragionevolezza manifesta, un palese travisamento dei fatti o l’omessa considerazione di circostanze idonee a incidere sulla valutazione medica finale. La relazione medico-legale prodotta dal ricorrente non può sostituire l’apprezzamento del competente organo dell’amministrazione, in quanto la delibazione della commissione medica ospedaliera non è surrogabile con valutazioni espresse da sanitari civili. Il riconoscimento sopravvenuto della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità non rende per ciò solo illegittimo il giudizio di riforma, ove questo si fondi sull’incidenza prevalente di una patologia non riconosciuta e non contestata in sede amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Esercito Italiano, veniva giudicato dalla Commissione medica ospedaliera non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato e collocato in congedo assoluto, con contestuale idoneità al reimpiego nei ruoli civili del Ministero della Difesa. Il verbale diagnosticava tre gruppi di patologie, riconducibili a esiti di meniscectomia al ginocchio sinistro, a osteocondropatia femoro-rotulea bilaterale e a spondilo-disco-artrosi con ernie e protrusioni discali.

Il ricorrente transitava nei ruoli civili e, successivamente, otteneva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la seconda e la terza patologia. Presentava quindi istanza di riesame del giudizio di inidoneità al fine di essere dichiarato inidoneo in forma parziale e riammesso nei ranghi dell’Esercito. La CMO di Cagliari respingeva l’istanza, ritenendola estranea alle proprie facoltà e osservando che l’infermità prevalente era già stata ritenuta non dipendente da causa di servizio con decreto rimasto inoppugnato. Il ricorrente impugnava la nota innanzi al TAR Sardegna, con ricorso poi integrato da motivi aggiunti avverso la conferma del giudizio espressa dalla Direzione generale per il Personale militare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che le censure del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, strettamente connesse, possono essere trattate congiuntamente. Ritiene di poter prescindere dalle eccezioni processuali di inammissibilità e tardività sollevate dall’amministrazione, poiché il gravame risulta infondato nel merito. La sentenza è redatta in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.

Sul piano del riparto di giurisdizione, il Tribunale richiama il costante orientamento secondo cui i giudizi degli organismi medico-legali sono sottratti al sindacato di legittimità, salvo irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata considerata una circostanza di fatto idonea a incidere sulla valutazione finale (TAR Sardegna, Sez. I, n. 495/2023). Tali giudizi sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per assenza di motivazione, travisamento, illogicità manifesta o violazione delle regole procedurali (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3383 del 2016; Cons. Stato, Sez. IV, n. 493 del 2017).

Applicando tali coordinate, il Collegio osserva che la valutazione circa l’incidenza prevalente della prima infermità, non dipendente da causa di servizio come acclarato da decreto inoppugnato e divenuto definitivo, non risulta affetta da macroscopici profili di illogicità né da palese travisamento. Assume rilievo, in senso contrario alla tesi del ricorrente, la gravità della patologia descritta nel verbale e la persistente limitazione funzionale da essa derivante. La valutazione non è stata contestata in parte qua dinanzi alla Commissione medica di seconda istanza.

Il Tribunale esclude inoltre che la relazione medico-legale di parte possa sostituire le valutazioni, non irragionevoli, operate dal competente organismo e confermate negli atti gravati. La delibazione della commissione medica ospedaliera non è surrogabile con valutazioni di sanitari civili (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4399 del 2020; TAR Sardegna, Sez. I, n. 466/2023). Non si ravvisa neppure la necessità di disporre una verificazione, non emergendo dubbi sulla correttezza delle valutazioni amministrative.

Ricorso e motivi aggiunti vengono pertanto respinti. Le spese sono compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda nel suo complesso sviluppo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *