Segreti tecnici nell’offerta e ostensione sulla piattaforma digitale (TAR Calabria n. 1558 del 04.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui l’offerente chiede l’oscuramento di parti dell’offerta tecnica deve essere motivata e comprovata e riferirsi agli specifici caratteri dell’art. 98 cod. proprietà industriale: segretezza, rilevanza economica e misure di protezione adeguate. Non basta una mera affermazione indimostrata tesa a ricomprendere le informazioni nel patrimonio aziendale. Il giudizio in materia di accesso, pur nella forma impugnatoria, è giudizio sul rapporto e consente di accertare il presupposto della messa a disposizione dell’offerta sulla piattaforma digitale. Tale presupposto difetta quando l’unico altro concorrente sia stato definitivamente escluso. Il bilanciamento tra diritto di difesa e riservatezza imposto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, come interpretato conformemente al diritto unionale, non esonera la stazione appaltante dal verificare la sussistenza dell’interesse all’ostensione.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla gara indetta dalla Regione Calabria e risultava aggiudicataria. In sede di offerta presentava l’offerta tecnica integrale e una versione “oscurata” nelle parti asseritamente contenenti segreti tecnici e commerciali, senza però fornire il substrato motivazionale a sostegno della richiesta.
Con nota prot. n. 644879 del 3 settembre 2025 la stazione appaltante comunicava l’intenzione di pubblicare sulla piattaforma telematica l’intera offerta tecnica, senza le parti oscurate. La società impugnava la nota chiedendo l’annullamento, ai sensi dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, e l’accertamento dell’insussistenza del diritto del raggruppamento controinteressato ad avere disponibile l’offerta nelle parti qualificate come segrete.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, che consente di escludere l’accesso alle informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali in forza di una dichiarazione motivata e comprovata dell’offerente. Il parametro è l’art. 98 cod. proprietà industriale, richiamato insieme a un orientamento consolidato (TAR Umbria n. 823 del 2024; TAR Lombardia n. 2668 del 2024; Cons. Stato n. 1437 del 2021; Corte di giustizia UE, causa C-54/21).
Nel caso concreto la ricorrente aveva ridotto la propria pretesa alla segretazione solo nel riscontro alla comunicazione regionale, senza colmare la carenza motivazionale originaria. La stessa amministrazione, dal canto suo, era incorsa in un deficit motivazionale, avendo valorizzato esclusivamente la tipologia contrattuale senza valutare la base motivazionale della richiesta.
Il Tribunale qualifica quindi il giudizio come giudizio sul rapporto, richiamando l’art. 116, comma 4, cod. proc. amm. e la possibilità di ordinare l’esibizione dei documenti. Su questo terreno assume rilievo l’ordinanza della Corte di giustizia del 10 giugno 2025, causa C-686/2024, che impone il bilanciamento tra tutela giurisdizionale effettiva e riservatezza, con interpretazione conforme o disapplicazione dell’art. 36 nella parte in cui non lo prevede (cfr. Cons. Stato n. 6280 del 2025).
Decisivo è però un dato fattuale: la controinteressata, unica altra partecipante, era stata definitivamente esclusa con provvedimento del 28 luglio 2025. Difetta quindi il presupposto prescritto dall’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 per la pubblicazione, anche in assenza di domanda, dell’offerta dell’aggiudicatario. La circostanza non è stata contestata dalla resistente e la controinteressata non si è costituita.
Il ricorso è pertanto accolto e la comunicazione regionale annullata. Le spese sono compensate, in ragione della carenza motivazionale riscontrata tanto nella richiesta di segretazione quanto nella decisione di ostensione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.