Emersione: permesso per attesa occupazione solo se i requisiti sussistono ab origine (TAR Lombardia n. 486 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, all’esito di una procedura di emersione ex art. 103 d.l. 34/2020, presuppone un’istanza astrattamente accoglibile, essendo necessario che sussistano ab origine tutti i presupposti normativamente previsti, compreso quello reddituale del datore di lavoro. La mancanza di tali requisiti non è imputabile all’amministrazione e non consente di convertire il rigetto della regolarizzazione in un titolo di soggiorno per ricerca di lavoro. La legittimità del provvedimento si valuta con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della sua adozione, restando irrilevanti le integrazioni documentali successive. Il giudice amministrativo rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
Il Fatto
La Prefettura ha rigettato la domanda di emersione presentata dal datore di lavoro a favore del ricorrente, per l’assunzione quale collaboratore familiare. Il diniego si fondava su un parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva rilevato tre profili: l’assenza della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2019; un inquadramento contrattuale, con orario settimanale ridotto e in regime di non convivenza, che non consentiva di raggiungere una retribuzione pari almeno all’importo dell’assegno sociale; una precedente pratica di emersione del 2009 nella quale il lavoratore non era stato assunto.
Il provvedimento respingeva l’istanza anche per carenza d’interesse del richiedente, che non aveva replicato al preavviso di rigetto, ed escludeva il rilascio del permesso per attesa occupazione. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi, la disponibilità del datore ad aumentare le ore e l’estraneità della pratica del 2009 alla sua posizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta il ricorso nel merito e ritiene assorbita la questione di inammissibilità per omessa impugnazione del capo sulla carenza d’interesse, che il giudice qualifica espressamente come manifestamente illegittimo ma non censurato.
Sul primo profilo, la Corte osserva che al momento dell’emissione e della notificazione del provvedimento, nel marzo 2022, la dichiarazione dei redditi relativa al 2019 non era ancora stata presentata, essendo stata depositata solo il 18.5.2022. La legittimità dell’atto amministrativo si valuta infatti in base allo stato di fatto esistente al momento della sua adozione, con la conseguenza che la produzione successiva non può sanare il difetto originario.
Quanto agli altri due rilievi dell’Ispettorato, il ricorrente si è limitato ad affermazioni prive di supporto documentale: la generica disponibilità del datore ad aumentare il monte orario e la riferibilità della pratica del 2009 a un soggetto diverso. Tali allegazioni non superano la presunzione di legittimità del parere negativo.
Sul permesso per attesa occupazione, il Tribunale richiama la giurisprudenza del Cons. Stato sez. III (tra le altre, sentenze n. 2472 del 2023, n. 8576 del 2022, n. 8052 del 2022) e della stessa Sezione, oltre alla Corte cost. n. 209 del 2023: quel titolo presuppone un’istanza di emersione astrattamente accoglibile e l’accertamento della sussistenza ab origine dei requisiti di regolarizzazione. In loro assenza permane la condizione di irregolarità dello straniero, sicché il diniego non è sindacabile sotto il profilo dedotto.
Nota della Redazione
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