Commissario ad acta per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Liguria n. 455 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato del giudice ordinario e ordina l’esecuzione del decisum nel termine fissato. La mancata costituzione dell’ente intimato, ritualmente evocato, e l’assenza di contestazione degli inadempimenti denunciati integrano la prova dell’inerzia. Il ricorso è ammissibile solo se la parte ha prodotto il certificato di passaggio in giudicato del titolo e la prova del rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La legittimazione del procuratore speciale a promuovere il giudizio di ottemperanza va desunta dalla procura speciale che ricomprenda espressamente i giudizi funzionali al recupero dei crediti. Per la persistente inottemperanza si nomina commissario ad acta con termine ulteriore per l’attuazione sostitutiva.

Il Fatto

La banca ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova n. 2365/2022 del 18 ottobre 2022, con cui il Comune intimato era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di sorte capitale, degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e del relativo importo per tardivo pagamento delle fatture, oltre alle spese di lite.

La domanda investe anche il capo sulle spese e chiede la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. Il Comune non si costituisce. All’udienza camerale il collegio segnala carenze documentali sul passaggio in giudicato e sui poteri del procuratore speciale; la parte integra le produzioni e la causa viene trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo esamina anzitutto le questioni rilevate d’ufficio. Le integrazioni documentali depositare consentono di superarle: è prodotto il certificato di passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e la procura speciale notarile che abilita il procuratore a instaurare autonomamente i giudizi funzionali al recupero e alla gestione dei crediti, espressamente compresi quelli di ottemperanza.

La documentazione comprova inoltre che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, secondo l’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorso supera dunque il vaglio di ammissibilità sotto il profilo della legittimazione e della decorrenza dei termini.

Nel merito, la domanda è fondata. Il Comune, rimasto estraneo al giudizio ancorché ritualmente intimato, non contesta gli inadempimenti denunciati e non risulta che abbia dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. L’inerzia dell’amministrazione, non contraddetta, integra il presupposto del rimedio ottemperanziale.

Il collegio ordina pertanto all’ente di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Genova mediante pagamento all’avente diritto delle somme ivi indicate entro sessanta giorni dalla notificazione. Per l’ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Prefetto di Genova, con facoltà di delega a un funzionario dell’U.T.G., che provvederà in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato. La sentenza è dichiarata eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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