Riconoscimento del titolo estero sul sostegno e misure compensative non “trasformative” (Cons. Stato n. 200 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento di un titolo estero per l’insegnamento di sostegno è legittimo quando l’amministrazione compie una comparazione analitica e puntuale tra il percorso formativo seguito all’estero e quello previsto dall’ordinamento nazionale, evidenzia differenze sostanziali e motiva in modo non illogico l’impossibilità di colmarle mediante misure compensative. Queste ultime non possono trasformare una formazione radicalmente inidonea all’insegnamento di sostegno in un titolo abilitante, traducendosi altrimenti nell’istituzione di un percorso abilitativo individuale alternativo a quello interno. Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica resta nei limiti dell’illogicità e della carenza motivazionale. L’esperienza professionale maturata in Italia è elemento integrativo, non sostitutivo, della qualifica formale.
Il Fatto
Un docente, in possesso di laurea in giurisprudenza e di un attestato di formazione rilasciato da un ateneo romeno per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, presentava domanda di riconoscimento del titolo. Il Ministero respingeva l’istanza con decreto del 14 settembre 2023; a seguito di annullamenti giurisdizionali e di un riesame disposto in sede cautelare, confermava il diniego con il decreto del 2 maggio 2024.
Il TAR Lazio accoglieva il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo inadeguata la motivazione e illegittimo il diniego di misure compensative. Il Ministero appellava; il Consiglio di Stato accoglieva la domanda cautelare con ordinanza n. 1620/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il terzo motivo di appello, di carattere assorbente. Il Ministero ha svolto una comparazione in concreto tra il percorso seguito in Romania e la disciplina italiana, seguendo i criteri elaborati dall’Adunanza Plenaria n. 19 del 29 dicembre 2022, e ha individuato un divario non colmabile neppure con misure compensative.
La motivazione richiama la giurisprudenza eurounitaria: ove l’esame comparativo riveli differenze sostanziali, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione (Corte di Giustizia UE, 8 luglio 2021, in C-166/20; 2 dicembre 2010, in C-422/09). Nel caso concreto, il decreto ha analiticamente evidenziato il carattere non differenziato del corso, la mancanza di una formazione specifica per le diverse disabilità e per ciascun ordine di scuola, la carenza di elementi su laboratori, tirocinio ed esame finale.
La Corte respinge la tesi secondo cui le misure compensative sarebbero sempre praticabili. Esse diventano “trasformative” allorché convertano una formazione inidonea in un titolo abilitante, istituendo di fatto un percorso individuale in luogo di quello a partecipazione collettiva (in linea con Sez. VII n. 9729 del 2024). L’esperienza biennale del docente non può sostituire la qualifica formale.
Quanto al richiamo all’art. 7 del d.l. n. 71/2024, il Collegio lo ritiene irrilevante ratione temporis per il principio “tempus regit actum” e comunque inconferente nel merito. Infondata è altresì l’eccezione di violazione del one shot temperato. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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