Silenzio della P.A. e sopravvenuta ordinanza di demolizione: cessazione della materia (TAR Liguria n. 456 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per ottenere una pronuncia sull’istanza di autotutela, si estingue per cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione abbia effettivamente provveduto sull’istanza attraverso l’esercizio dei poteri di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia. La sopravvenuta adozione di un’ordinanza di demolizione e ripristino integra una risposta satisfattiva rispetto all’obbligo di provvedere. Resta estraneo al perimetro del ricorso avverso il silenzio il diverso profilo dell’ampiezza dei poteri sanzionatori concretamente esercitati, che attiene al merito del provvedimento e non alla sussistenza dell’obbligo di concludere il procedimento. Le spese possono essere compensate in presenza di un’azione amministrativa tempestiva e della necessità di accertamenti istruttori.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario della parte inferiore di un immobile sito in Bonassola, ha presentato in data 26 ottobre 2023 un’istanza di annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate al proprietario dell’alloggio superiore per la realizzazione di un’autorimessa pertinenziale interrata, oltre che degli effetti della SCIA presentata da quest’ultimo. Contestava che l’opera fosse stata realizzata con tre lati fuori terra, in difformità dal progetto assentito, e chiedeva la repressione degli abusi edilizi segnalati.

Il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento con nota del 4 novembre 2023, senza però concluderlo. Il ricorrente ha quindi agito ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio. Nel corso del giudizio il Comune, all’esito di un sopralluogo, ha adottato un’ordinanza con cui ha ingiunto la demolizione di quanto realizzato in difformità e il ripristino dello stato dei luoghi conformemente al progetto allegato alla SCIA.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità formulate dal Comune, attinenti all’interesse ad agire, alla mancata notificazione ad altri enti e alla discrezionalità del potere di autotutela. La decisione si fonda su un profilo assorbente, di natura processuale.

La questione centrale attiene all’obbligo di provvedere. Secondo il Tribunale, il ricorso avverso il silenzio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché l’amministrazione ha provveduto sull’istanza a mezzo dell’ordinanza sopravvenuta, esercitando i poteri di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia. L’intervenuta conclusione del procedimento elimina l’inerzia che costituiva oggetto dell’accertamento richiesto.

Il Collegio respinge la tesi del ricorrente secondo cui il Comune avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto principale dell’istanza, cioè sulla denunciata falsità degli atti progettuali. Tale censura non attiene al ricorso avverso il silenzio, ma alla latitudine dei poteri sanzionatori in concreto esercitati su sollecitazione del ricorrente. Il Tribunale osserva che, nel caso di specie, il potere sanzionatorio risulta esercitato nella sua massima estensione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Quanto alle spese, la compensazione integrale trova giustificazione in due elementi: la tempestiva comunicazione al ricorrente dell’avvio del procedimento sanzionatorio e la necessità di accertamenti istruttori comportanti la cooperazione di terzi, segnatamente il sopralluogo espletato. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la compensazione. Il dispositivo dichiara l’estinzione del ricorso e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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