Parificazione del rendiconto statale tra regolarità contabile e insussistenza dei residui (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 46 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione il rendiconto generale dello Stato si dichiara regolare solo se i dati del Conto del bilancio e del Conto generale del patrimonio trovano riscontro nelle scritture tenute o controllate dalla Corte, ai sensi dell’art. 39 del r.d. n. 1214/1934. Le discordanze tra Rendiconto e conti periodici riassuntivi, prive di giustificazione analitica, impediscono il riscontro di conformità e impongono l’esclusione delle poste non regolari. Parimenti sono escluse le poste patrimoniali prive di documentazione giustificativa della consistenza e delle variazioni. Il provvedimento conclude con la regolarità del rendiconto con esclusione delle poste indicate in parte motiva, e approva la Relazione resa ai sensi dell’art. 41 del r.d. n. 1214/1934.

Il Fatto

Il Ministro dell’economia e delle finanze ha presentato il Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2023, nelle componenti del Conto del bilancio e del Conto generale del patrimonio, in formato dematerializzato il 28 maggio 2024. Con nota del 31 maggio 2024, riscontrati errori dovuti a un malfunzionamento del sistema informativo, il Ministro ha trasmesso in sostituzione il Conto generale del patrimonio. Il Pubblico Ministero ha svolto considerazioni con memorie scritte e ha confermato in requisitoria le richieste conclusive.

Il giudizio si svolge davanti alle Sezioni riunite in sede di controllo, investite del controllo sul rendiconto ai sensi del testo unico del 1934.

La Motivazione della Corte

Per il Conto del bilancio la Corte procede alla verifica dei risultati per ogni capitolo, ponendoli a riscontro con le leggi di bilancio, e ai riscontri di conformità con i conti periodici riassuntivi ai sensi dell’art. 39, secondo comma, del r.d. n. 1214/1934 e dell’art. 262 del r.d. n. 827/1924. Le verifiche rivelano, su alcuni capitoli dell’entrata, discordanze prive di adeguata ed analitica giustificazione. Emergono inoltre capitoli in cui il calcolo della riscossione in conto residui assume valore negativo a fronte dello zero esposto, per 1.226 milioni nelle entrate finali. Il rendiconto non distingue la provenienza dei versamenti sui residui; sussistono riaccertamenti e insussistenze non scomposte per esercizio di provenienza.

Sul piano dell’informazione contabile, l’Allegato 23 omette il dettaglio dei capitoli della voce “Altri centri di responsabilità” per 383 milioni, e l’Allegato 24 omette i capitoli dei residui da riscuotere intestati ad Amministrazioni diverse dal Ministero dell’economia e delle finanze per 21.471 milioni. Per tali voci risulta impossibile effettuare i riscontri e il raffronto per grado di esigibilità con il Conto del bilancio.

Per la spesa la Corte riscontra eccedenze non compensate tra capitoli della stessa unità di voto per 67.050.411 euro in termini di competenza, e capitoli per i quali non sono pervenuti i decreti di accertamento dei residui o non si è concluso il controllo preventivo di legittimità.

Quanto al patrimonio, le irregolarità riguardano la discordanza tra i dati delle Ragionerie territoriali e quelli dell’Agenzia del demanio, l’indeterminatezza dei beni immobili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’omessa iscrizione delle opere permanenti destinate alla difesa nazionale e il mancato aggiornamento dei beni mobili di diversi Dicasteri per inadempienze dei consegnatari. Sentite le conformi richieste del Pubblico Ministero, la Corte dichiara regolare il Rendiconto con esclusione delle poste irregolari indicate negli allegati, approva la Relazione e ordina la trasmissione alle Presidenze delle Camere e al Ministro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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