Recidiva e decadenza dalla concessione di suolo pubblico: necessario l’accertamento definitivo (TAR Sardegna n. 499 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione della decadenza dalla concessione di suolo pubblico per cumulo di più sospensioni nel periodo di ventiquattro mesi presuppone che le precedenti violazioni siano state non solo rilevate mediante verbale di accertamento, ma anche debitamente contestate all’interessato e divenute definitive. La nozione di recidiva evocata dalla norma regolamentare risponde a esigenze di certezza e non può fondarsi su un accertamento ancora non consolidato al momento della seconda violazione. La previsione di una sanzione fissa di trenta giorni per le violazioni qualificate gravi non viola il principio di proporzionalità, ove il sistema sanzionatorio risulti complessivamente graduato. Il sindacato sulla scelta di tipizzare fattispecie gravi con sanzione fissa investe il merito amministrativo e non è esperibile in sede di legittimità.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e ha ottenuto dal Comune una concessione di suolo pubblico per l’area antistante il locale. Nel corso di due sopralluoghi della Polizia locale, a distanza di pochi giorni, è stata accertata la diffusione di musica all’esterno del locale perché le porte d’ingresso erano aperte.

Il Comune ha dapprima applicato la sospensione della concessione per trenta giorni in relazione al primo accertamento. Con la determinazione successiva ha irrogato una nuova sospensione di trenta giorni per il secondo verbale, ha disposto la decadenza per cumulo di oltre quaranta giornate di sospensione nel biennio e il divieto di rilascio di nuove concessioni per diciotto mesi. La società ha impugnato quest’ultimo provvedimento. In pendenza di giudizio il Comune ha annullato in autotutela il solo divieto di rilascio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere quanto al divieto di rilascio di nuova concessione per diciotto mesi, annullato in via di autotutela. Il provvedimento di ritiro richiama espressamente il principio affermato dalla stessa Sezione con la sentenza n. 51 del 2024, che ha ritenuto illegittima l’analoga misura ove, al momento della rilevazione della seconda violazione, la precedente non fosse ancora divenuta definitiva.

La Corte estende tale principio anche alla decadenza prevista dall’art. 18, comma 11, del Regolamento comunale. Le due disposizioni partecipano della medesima ratio di gradualità sanzionatoria. Anche il computo delle quaranta giornate nel biennio presuppone, dunque, che le sospensioni siano state contestate e divenute definitive, non essendo sufficiente il mero verbale di accertamento.

Nel caso concreto il verbale relativo ai fatti del 5 maggio 2023 è stato notificato solo il 15 maggio 2023. A quella data la società non era in condizione di sapere di essere già incorsa in una precedente violazione. Manca quindi il presupposto della recidiva e la decadenza è illegittima e va annullata, con conseguente difetto di interesse all’esame delle censure sul regolamento.

Quanto alla sospensione di trenta giorni, il Collegio conferma l’orientamento della Sezione, richiamando la sentenza n. 873 del 2023, e la conferma del Cons. Stato, Sez. V, n. 4474 del 2024. Rileva la mera udibilità all’esterno della musica, a prescindere dal superamento dei limiti acustici. La società non ha provato le misure di contenimento, emergendo anzi che la più elementare — tenere chiuse le porte — non era rispettata.

Infine, la censura di sproporzione della sanzione fissa di trenta giorni per le violazioni qualificate gravi è respinta. La previsione di una sanzione fissa non sconta un difetto di proporzionalità ove il sistema risulti complessivamente graduato, come confermato dalla sentenza n. 370 del 2024. La richiesta investe il merito amministrativo, non sindacabile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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