Nel giudizio di rinvio la riassunzione non può mutare le domande originarie (TAR Emilia-Romagna n. 66 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio disciplinato dall’art. 105 cod. proc. amm. la parte interessata deve riassumere il processo entro il termine di novanta giorni e nel perimetro di cognizione fissato dal giudice d’appello. La riassunzione che sostituisca i motivi originari di impugnazione con domande nuove di accertamento della proprietà e di indennità da occupazione illegittima integra una mutatio libelli e determina l’inammissibilità della riassunzione stessa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso originario, non potendo il giudice di prime cure decidere questioni estranee all’oggetto della remissione. Il principio opera anche quando le nuove domande siano prospettate come semplice sviluppo difensivo delle originarie censure.
Il Fatto
La società ricorrente e alcuni privati hanno impugnato la deliberazione con cui il Comune ha inserito nel Piano di valorizzazione e alienazione ex art. 58 D.L. n. 112/2008 un’area destinata a parco pubblico, in origine ceduta al Comune per effetto di una convenzione di lottizzazione mai eseguita, e ha disposto l’accorpamento al demanio stradale di altre aree occupate da uso pubblico.
Il TAR ha dapprima declinato in parte la giurisdizione e dichiarato in parte irricevibile il ricorso. Il Cons. Stato n. 4012/2023 ha riformato la decisione, riconoscendo la giurisdizione amministrativa sull’inserimento nel Piano e annullando la parte relativa all’accorpamento al demanio stradale per difetto del consenso dei proprietari, con remissione della causa al primo giudice.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto la riassunzione. Solo due dei ricorrenti hanno tempestivamente riassunto il processo entro il termine di novanta giorni previsto dall’art. 105, comma 3, cod. proc. amm.; rispetto agli altri il ricorso è dichiarato improcedibile.
Per i due riassumenti il giudice rileva che nell’atto di riassunzione non sono stati riproposti i motivi originari. È stata invece avanzata una domanda di accertamento della piena proprietà delle aree e dell’illegittimità dell’occupazione, con richiesta di indennità ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Si tratta di un perimetro del tutto diverso da quello del ricorso introduttivo.
Il Collegio qualifica la condotta come mutatio libelli. Le nuove domande esulano dal perimetro di cognizione affidato al giudice di primo grado dalla remissione ex art. 105 cod. proc. amm. e non possono essere decise in quella sede. La mancata rituale riassunzione nei limiti della remissione comporta pertanto la improcedibilità del ricorso originario anche per i due riassumenti.
Il Tribunale sottolinea come il giudice del rinvio sia vincolato all’oggetto della cassazione con rinvio: la parte non può ampliare il thema decidendum né trasformare il giudizio impugnatorio in un giudizio di accertamento di diritti soggettivi. La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità parziale, con compensazione integrale delle spese della fase di riassunzione in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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