Atto confermativo e riesame della sanzione disciplinare militare (TAR Emilia-Romagna n. 65 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rigetto dell’istanza di riesame di una sanzione disciplinare militare è legittimo quando il militare non individua nuove prove sopravvenute, ai sensi dell’art. 1365 del d.lgs. n. 66/2010, idonee a far ritenere applicabile una sanzione minore o a determinare il proscioglimento. La circostanza che l’amministrazione abbia svolto attività investigativa non equivale alla prova della conoscenza dell’iscrizione del militare nel registro degli indagati. Le censure che investono il merito della valutazione disciplinare, non tempestivamente proposte avverso il provvedimento sanzionatorio, sono irricevibili perché rivolte contro un atto divenuto inoppugnabile. Il provvedimento che si limiti a confermare un precedente atto, senza nuova istruttoria né nuova motivazione, è atto meramente confermativo e come tale non impugnabile in via autonoma.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo capo dei Carabinieri, ha ricevuto la sanzione disciplinare della consegna di due giorni perché, tra il 26 febbraio e il 20 maggio 2015, non ha comunicato tempestivamente al Comando di appartenenza di essere indagato per abuso di ufficio continuato. La comunicazione sarebbe intervenuta solo dopo oltre ottanta giorni. Il provvedimento sanzionatorio è stato notificato il 30 giugno 2015 e non è stato impugnato né in via gerarchica né in via giurisdizionale.

Dopo aver esercitato l’accesso agli atti nell’ottobre 2022, il militare ha presentato istanza di riesame, sostenendo che il Comando conosceva l’indagine sin dall’origine perché erano stati gli stessi Carabinieri a svolgere gli accertamenti disposti dalla Procura. L’istanza è stata rigettata con mera conferma del provvedimento. Il ricorso gerarchico è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro un atto meramente confermativo. Il militare ha quindi impugnato il diniego di riesame, la determinazione di inammissibilità e il provvedimento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente il primo e il quarto motivo, entrambi incentrati sul difetto di motivazione. Quanto al ricorso gerarchico, il TAR ritiene che la determinazione di inammissibilità sia adeguatamente motivata: essa si fonda sulla qualificazione del diniego di riesame come atto meramente confermativo, privo di nuova istruttoria e di nuova valutazione. Il ricorrente non contesta in modo puntuale tale qualificazione, limitandosi a prospettare genericamente una carenza motivazionale non dimostrata.

Diverso è il ragionamento sul rigetto dell’istanza di riesame. Il giudice muove dall’art. 1365 del d.lgs. n. 66/2010, che subordina la rinnovazione del procedimento disciplinare alla sopravvenienza di nuove prove idonee a far ritenere applicabile una sanzione minore o a dichiarare il proscioglimento dall’addebito. Tale condizione non è rispettata: né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale il ricorrente indica quali sarebbero le nuove prove emerse dopo l’accesso.

Il TAR rileva che il militare si è limitato ad affermare che il Comando della Legione conosceva l’esistenza delle indagini sull’elevazione di sanzioni per violazioni del codice della strada, condotta protratta dal 2012 fino all’1 febbraio 2014. Tale circostanza prova solo la conoscenza dell’attività investigativa, non anche quella dell’iscrizione nel registro degli indagati. L’amministrazione ha quindi correttamente escluso la sussistenza di nuovi elementi utili alla rinnovazione dell’istruttoria.

Il Collegio aggiunge che gli atti esibiti al ricorrente erano già contenuti nel fascicolo del procedimento sanzionatorio e devono presumersi conosciuti e valutati dall’amministrazione. L’eventuale mancata attribuzione ad essi di efficacia escludente della responsabilità andava dedotta impugnando tempestivamente il provvedimento sanzionatorio, previo accesso agli atti. Ne deriva l’irricevibilità delle censure sulla rilevanza disciplinare del comportamento, divenute inoppugnabili per la mancata impugnazione dell’atto che ha irrogato la sanzione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *