Pensione privilegiata militare ammessa senza domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 7 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giurisdizionale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel ricorso quale bene della vita ambito, pur non avendo presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. In tema di pensione privilegiata, il nesso causale o concausale efficiente e determinante tra fatti di servizio e infermità, richiesto dall’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, può essere accertato dal giudice sulla base del parere del Collegio medico legale che abbia esaminato la documentazione e la carriera del militare, ravvisando nello svolgimento del servizio elementi di gravosità e ripetitività oltre l’ordinarietà. Il parere tecnico endo-procedimentale degli organi medico legali non è autonomamente impugnabile, non essendo dotato di lesività immediata.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo capo della Guardia di Finanza in servizio, chiedeva il riconoscimento del nesso causale tra il servizio militare prestato e le patologie cervicali e lombari lamentate, ai fini della futura percezione del trattamento pensionistico privilegiato. La Guardia di Finanza, previo parere del C.V.C.S., aveva respinto l’istanza con determinazione dirigenziale dell’1.04.2016, reputando l’infermità di natura dismetabolico-degenerativa.

Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, deducendo travisamento di fatto e chiedendo l’accertamento del nesso causale. Si costituivano il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che chiedeva l’estromissione del C.V.C.S. e il rigetto nel merito, e la Guardia di Finanza, che eccepiva l’inammissibilità del ricorso per assenza di preventiva valutazione amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il giudice esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Guardia di Finanza. Richiama la sentenza delle Sezioni riunite n. 12/2023/QM/PRES, che ha affermato l’ammissibilità del ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio, domandi l’accertamento giudiziale in funzione del futuro trattamento di privilegio, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione. La fattispecie è ritenuta sovrapponibile a quella del ricorrente, con conseguente ammissibilità della domanda.

Quanto all’estromissione del C.V.C.S., il giudice osserva che gli organi medico legali che rendono pareri nel procedimento non hanno legittimazione passiva, trattandosi di atti endo-procedimentali preparatori del provvedimento conclusivo e privi di lesività immediata. L’eccezione non è accolta, permanendo la legittimazione passiva del Corpo della Guardia di Finanza, che dipende direttamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Nel merito, il giudice richiama l’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui il militare le cui infermità dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili a una delle categorie della tabella A ha diritto alla pensione privilegiata. L’art. 64 del medesimo decreto richiede un rapporto causale o concausale efficiente e determinante tra fatti di servizio e infermità.

Il giudice si avvale del parere del Collegio medico legale presso la Corte dei conti, che ha ritenuto l’infermità eziologicamente riconducibile ai fatti di servizio in via concausale efficiente e determinante, ravvisando nel servizio prestato elementi di gravosità e ripetitività oltre l’ordinarietà, con ascrivibilità all’ottava categoria della tabella A. Le obiezioni della parte resistente, priva di specifici elementi idonei a inficiare le conclusioni peritali, non sono condivise. Il ricorso è accolto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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