Giurisdizione sulle graduatorie ATA tra giudice amministrativo e ordinario (TAR Campania n. 1371 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di personale ATA, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando la domanda sia volta all’annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo che disciplina le graduatorie di circolo e di istituto, costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento. Sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario quando la domanda sia specificamente diretta all’accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria con la corretta attribuzione dei punteggi, assumendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo preclusivo. La controversia avente ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato ai fini giuridici ed economici e l’aggiornamento del punteggio appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

Il Fatto

La ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’istituto scolastico aveva rigettato l’istanza di riconoscimento del servizio prestato ai fini giuridici ed economici e di aggiornamento del punteggio nelle graduatorie di terza fascia ATA per il triennio 2024/2027. L’istanza riguardava periodi di servizio prestati presso diversi istituti, per i quali la risoluzione del rapporto era dipesa da contestazioni sul titolo di studio, ritenute frutto di un errore interpretativo dell’amministrazione e non di dolo o colpa dell’interessata.

Costituitosi il ministero, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Con memoria successiva, la ricorrente rinunciava all’impugnazione del decreto ministeriale e del parere dell’Avvocatura, chiedendo la declaratoria del difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, trattandosi di diritto soggettivo scaturente direttamente da norme primarie.

La Motivazione della Corte

Il collegio, richiamato l’avviso di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, valorizzando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 15147 del 2024 e dai precedenti SU n. 9330 e n. 9331 del 2023 e SU n. 17123 del 2019. Il discrimine risiede nell’oggetto della domanda: se questa miri all’annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo che pone la disciplina della graduatoria, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo; se viceversa sia volta all’accertamento del diritto all’inserimento con attribuzione dei punteggi derivanti da norme primarie, la cognizione spetta al giudice ordinario.

Nel caso di specie, anche tenuto conto della rinuncia parziale, la domanda era diretta all’accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria con i punteggi asseritamente spettanti. La controversia, pertanto, nasce dalla richiesta di diretta applicazione di disposizioni normative attributive del punteggio, il che radica la giurisdizione del giudice ordinario.

La sentenza assegna alle parti i termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm. per l’eventuale riproposizione dinanzi al giudice ordinario. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura in rito della decisione e della adesione della ricorrente all’eccezione di difetto di giurisdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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