Ottemperanza e divieto di SMS con Alias esteri: presupposti diversi escludono l’elusione (Cons. Stato n. 1464 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non viola né elude il giudicato amministrativo l’atto di contestazione che si fondi su una previsione regolamentare non attinta dall’annullamento, la quale imponga al fornitore del servizio di bloccare la messaggistica con codifica non decimale ricevuta da soggetti privi di autorizzazione generale. Il giudicato formatosi sulla disposizione che collegava il divieto alla mera provenienza estera del traffico è circoscritto a tale criterio territoriale e non si estende alla regola che adotta un criterio soggettivo. L’azione di ottemperanza presuppone la reintroduzione, diretta o indiretta, della medesima disciplina annullata o la riproduzione sostanziale dei suoi effetti. Le censure che deducono l’illegittimità sostanziale della disciplina residua prospettano vizi autonomi dell’atto e restano estranee al perimetro dell’ottemperanza.

Il Fatto

Il TAR Lazio, con sentenza n. 1692/2024, accoglieva il ricorso della società di telecomunicazioni e annullava l’art. 2, commi 1, 2 e 10, dell’allegato A alla delibera n. 12/23/CIR, nella parte in cui imponeva il blocco degli SMS con Alias provenienti dall’estero. La pronuncia veniva confermata, con diversa motivazione, dal Cons. St., sez. IV, n. 5763 del 2025, che ravvisava un vizio di istruttoria e motivazione.

Successivamente l’Autorità adottava un atto di contestazione, assumendo che la società, quale fornitore del servizio di transito, avesse veicolato SMS con Alias provenienti da un operatore estero privo di autorizzazione, in violazione dell’art. 7, comma 1, del Regolamento. La società impugnava l’atto davanti al TAR Lazio, deducendo violazione ed elusione del giudicato e autonomi vizi di legittimità. Il TAR respingeva l’azione di ottemperanza e, disposto il mutamento del rito, fissava l’udienza per le censure sostanziali. Propone appello la società.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro dell’effetto demolitorio della sentenza ottemperanda. La limitazione alle sole previsioni dell’art. 2 è espressamente indicata sia in motivazione sia nel dispositivo. Il giudicato resta dunque circoscritto alla disposizione che collegava il divieto alla mera provenienza estera del traffico.

L’atto di contestazione si fonda invece sull’art. 7, comma 1, del Regolamento, che impone al fornitore di bloccare la messaggistica con codifica non decimale ricevuta da soggetti privi di autorizzazione generale. Tale previsione non è stata oggetto di annullamento.

La Corte individua il discrimine tra le due regole nel differente presupposto normativo: la disposizione annullata si fondava su un criterio territoriale, quella applicata su un criterio soggettivo. Non ricorre, pertanto, identità tra la regola espunta dall’ordinamento e quella posta a base della successiva attività di vigilanza.

Quanto ai limiti dell’azione di ottemperanza, il Consiglio di Stato chiarisce che l’elusione è ravvisabile solo quando l’Amministrazione reintroduca, in via diretta o indiretta, la medesima disciplina già annullata ovvero ne riproduca sostanzialmente gli effetti in contrasto con il comando giudiziale. L’obbligo di blocco dell’art. 7, comma 1, opera indipendentemente dalla provenienza geografica del traffico e si applica in modo indifferenziato a soggetti nazionali ed esteri privi di autorizzazione: non integra quindi la riproposizione del divieto generalizzato.

Le censure sulla libera prestazione dei servizi e sulla proporzionalità fanno valere autonomi vizi dell’atto e non sono scrutinabili nel giudizio di ottemperanza. Per la stessa ragione è irrilevante la questione pregiudiziale proposta davanti alla Corte di giustizia. L’appello è respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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