Incarichi di specialista ambulatoriale in convenzione e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Liguria n. 330 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Tale procedura non ha natura propriamente concorsuale ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, ma costituisce espressione del potere negoziale della pubblica amministrazione in veste di datore di lavoro. La circostanza che venga impugnato anche l’atto presupposto, ossia l’avviso pubblico, non radica la giurisdizione amministrativa: il giudice ordinario disapplicherà l’atto se illegittimo, ove rilevante ai fini della decisione, secondo l’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001.
Il Fatto
Una specialista psicoterapeuta ha impugnato la graduatoria pubblicata da una azienda sociosanitaria ligure per l’assegnazione di un incarico a turno di trenta ore settimanali presso il Servizio Dipendenze Patologiche di un distretto sociosanitario. Nella graduatoria la ricorrente si è collocata al quarto e ultimo posto.
La ricorrente ha dedotto quattro motivi, contestando in particolare il possesso, da parte delle tre specialiste che la precedono, del requisito della comprovata esperienza nella presa in carico di pazienti con addiction presso i servizi Ser.D. Ha censurato inoltre l’incompetenza della struttura che aveva effettuato la valutazione e l’illegittimità dell’avviso nella parte in cui ammetteva la surrogabilità di quel requisito. Si sono costituite l’azienda sanitaria e la controinteressata prima classificata, entrambe eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; la controinteressata ha proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha esaminato in via prioritaria l’eccezione di rito, ritenendola fondata. Il thema decidendum attiene alla qualificazione della procedura di conferimento dell’incarico e, di riflesso, all’individuazione del plesso giurisdizionale competente.
Il Tribunale ha richiamato la costante giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione, secondo cui la procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione non ha natura propriamente concorsuale ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, ma costituisce espressione del potere negoziale della pubblica amministrazione in veste di datore di lavoro. Da ciò consegue l’appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il collegio ha richiamato sul punto Cass. civ., Sez. Un., n. 10360 del 2021, che a sua volta richiama Cass. civ., Sez. Un., n. 21599 del 2018. Il percorso argomentativo è lineare: la qualificazione negoziale della procedura esclude la configurabilità di una procedura concorsuale pubblicistica e con essa la giurisdizione amministrativa.
Il Tribunale ha poi affrontato l’obiezione secondo cui la ricorrente aveva impugnato anche l’atto presupposto, ossia l’avviso pubblico. Ha ritenuto la circostanza irrilevante: il giudice ordinario, ove ritenga l’atto rilevante ai fini della decisione, lo disapplicherà se illegittimo, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. L’impugnazione dell’atto presupposto non determina dunque alcuno spostamento di giurisdizione.
Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione dell’autorità giudiziaria ordinaria quale giudice fornito di competenza sulla controversia. La natura in rito della pronuncia ha giustificato la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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