Graduatoria scaduta e appello improcedibile per carenza di interesse (Cons. Stato n. 9805 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio avverso gli esiti di una procedura concorsuale, la sopravvenuta inefficacia della graduatoria per decorso del termine biennale di vigenza determina la carenza di interesse alla definizione della lite e l’improcedibilità dell’appello, non potendo dall’accoglimento del gravame derivare alcuna utilità in favore dell’appellante. Il rilievo opera anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., quando il giudice abbia sottoposto la questione alle parti. La graduatoria dei concorsi per il reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni rimane vigente per due anni dalla data di approvazione, ai sensi dell’art. 35, co. 5-ter, d. lgs. n. 165/2001. L’assenza di azione risarcitoria preclude la conservazione di un interesse meramente strumentale alla pronuncia di annullamento.

Il Fatto

La ricorrente, ricercatrice dell’Istat, partecipava al concorso interno per titoli per cinque posti di dirigente di ricerca di primo livello professionale. Con un punteggio di 58,3/100, inferiore alla soglia di 70/100 fissata dal bando, non veniva dichiarata idonea né inserita nella graduatoria di merito. Un primo gravame veniva rigettato dal TAR Lazio con sentenza n. 9608 del 2012, parzialmente riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2119 del 2015, limitatamente alla mancata indicazione dei sottopunteggi in cui erano ripartite le grandi voci di valutazione.

La Commissione, con nuovo verbale, riesaminava la posizione della candidata confermando il punteggio complessivo ma specificando i sotto-criteri. La ricorrente impugnava anche tale verbale, dolendosi dei residui spazi di opacità nella motivazione del punteggio. Il TAR Lazio rigettava il ricorso con sentenza n. 10263/2022. Proponeva quindi appello, deducendo error in iudicando e difetto di motivazione su punto decisivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che, anche in caso di accoglimento delle censure, l’appellante si collocherebbe al quattordicesimo posto in graduatoria e non rientrerebbe tra i cinque vincitori. Il bene della vita perseguito consiste pertanto nell’attribuzione della qualità di idonea, utile all’inserimento in graduatoria e al relativo scorrimento.

La graduatoria del concorso è stata approvata con delibera del 27.10.2010. Sono pertanto decorsi circa quattordici anni, con conseguente sopravvenuta inefficacia della stessa ai sensi dell’art. 35, co. 5-ter, d. lgs. n. 165/2001, che fissa in due anni dalla data di approvazione il termine di vigenza delle graduatorie concorsuali.

Il Collegio aveva sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., la possibile causa di improcedibilità, assegnando termine per memorie difensive. Nel termine assegnato le parti non hanno depositato alcuna memoria, né l’appellante ha proposto azione risarcitoria.

Da tali circostanze deriva la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della lite: dall’accoglimento del gravame non può conseguire alcuna utilità in favore dell’appellante. L’appello è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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