Subappalto necessario e dichiarazione nel DGUE: nessuna genericità (Cons. Stato n. 3053 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di ricorso al subappalto resa in sede di offerta, con la quale l’offerente si riservi di subappaltare le lavorazioni «consentite dall’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023» e indichi le lavorazioni e le quote, non è generica e manifesta la volontà di ricorrere al subappalto necessario in relazione alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria non possedute. Il modulo DGUE reca un’unica dichiarazione sul subappalto, priva della distinzione tra subappalto facoltativo e necessario, sicché la volontà espressa in gara si riferisce anche a quello necessario. Le precisazioni fornite in sede di soccorso istruttorio, che esplicitino quanto già evincibile dall’offerta, costituiscono mere specificazioni e non integrano inammissibile modifica dell’offerta. In presenza di più interpretazioni della lex specialis, va preferita quella che consente la permanenza del concorrente, in ossequio al favor partecipationis.
Il Fatto
Con bando del 20 giugno 2025, il Comune di Salerno indice la gara, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’appalto dei lavori di riqualificazione del Centro Agroalimentare, finanziato con fondi PNRR, del valore di € 6.441.127,68, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara si svolge con inversione procedimentale, ex art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, con esame prioritario delle offerte e successiva verifica della documentazione amministrativa del solo primo classificato.
All’esito delle valutazioni, il raggruppamento Voto Group s.r.l. – G. & M. Edil s.r.l. si colloca al primo posto; seguono la M.A. Costruzioni Impianti s.r.l. e la Termo Ve.Gi. s.r.l. All’apertura della busta amministrativa del primo graduato, il Seggio di gara rileva la genericità delle dichiarazioni sul subappalto e attiva il soccorso istruttorio, ex art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Il Comune aggiudica l’appalto al raggruppamento. La Termo Ve.Gi. s.r.l. impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che con sentenza n. 1952/2025 accoglie in parte il ricorso e annulla le determinazioni, rigettando le domande di risarcimento e di subentro. Propongono distinti appelli il Comune e le società aggiudicatarie; la Termo Ve.Gi. s.r.l. resiste e propone appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato riunisce i giudizi, avendo ad oggetto l’impugnazione della medesima pronuncia, e ritiene fondati gli appelli principali. Il Collegio muove dal principio per cui, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis, non può aderirsi all’opzione che comporterebbe l’esclusione, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.
Nel caso concreto, le lavorazioni si compongono della categoria prevalente OG17 e di più categorie scorporabili, tutte a qualificazione obbligatoria secondo il disciplinare, che ne richiede le relative qualificazioni SOA ai sensi dell’art. 100, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023. Le due imprese del raggruppamento sono prive di qualificazione nelle categorie OS30, OS18-A e OG9.
Il Collegio esamina le dichiarazioni contenute nei DGUE: la mandataria ha dichiarato di subappaltare tutte le lavorazioni consentite dall’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 per una quota del 49,99%; la mandante ha indicato specifiche lavorazioni per una quota del 30%. Tali dichiarazioni, ad avviso della Corte, non presentano alcun elemento di genericità, rappresentando la chiara volontà di ricorrere al subappalto necessario. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, secondo cui la dichiarazione di subappaltare parti di opere nelle categorie e nella misura consentita dalla legge e al 50% ad impresa qualificata soddisfa l’onere formale della dichiarazione.
La Corte valorizza la struttura del DGUE, modello standard con un’unica dichiarazione sul subappalto, priva della facoltà di distinguere tra subappalto facoltativo e necessario. Ne consegue che la volontà espressa in gara si riferisce anche al subappalto necessario, nei casi in cui trovi applicazione.
Quanto ai chiarimenti resi in sede di soccorso istruttorio, i due DGUE aggiornati, lungi dal costituire inammissibile modifica dell’offerta, esplicitano quanto doveva già evincersi dalla domanda di partecipazione. I chiarimenti non erano quindi necessari. In riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è integralmente rigettato. È dichiarata l’improcedibilità dell’appello incidentale della Termo Ve.Gi. s.r.l., per irrilevanza delle censure verso gli ulteriori partecipanti. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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