Obbligo di esaminare il contenuto obiettivo dell’istanza di riclassificazione boschiva (TAR Sicilia n. 3646 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione investita di un’istanza di riclassificazione del vincolo boschivo è tenuta a pronunciarsi sul contenuto obiettivo della domanda proposta dall’interessato. È illegittimo il diniego che si limiti a esaminare un profilo diverso da quello dedotto, omettendo di valutare la questione effettivamente rappresentata. Il fatto che i terreni temporaneamente privi di copertura arborea per cause naturali o antropiche non perdano la qualifica di bosco non esonera l’Amministrazione dall’esaminare l’ulteriore e distinta ragione dedotta, ossia l’eventuale esclusione dalla nozione di bosco delle aree soggette a misure e piani di eradicazione delle specie invasive in attuazione del regolamento europeo. L’obbligo di motivazione si misura sul contenuto dell’istanza, non su quello che l’Amministrazione ritiene più rilevante.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un fondo in Viagrande, interessato da un vincolo boschivo definito nel 2015. Ha presentato istanza di riclassificazione deducendo che il terreno, già all’acquisto, versava in stato di abbandono ed era massicciamente occupato da Ailanthus altissima, specie alloctona invasiva oggetto di misure di rilevamento precoce e di eradicazione rapida.

Dopo un’accertata presenza di ailanto nel 2020 e l’accoglimento di un ricorso gerarchico nel 2021, il procedimento di riclassificazione non si è concluso. Il TAR, con sentenza n. 903 del 14 marzo 2025, ha accolto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento. L’Assessorato ha quindi comunicato l’esito negativo, richiamando le note istruttorie della Soprintendenza e del Corpo Forestale. Il ricorrente ha impugnato tali atti, contestando l’assenza di una verifica botanica sulla presenza dell’ailanto e la mancata considerazione del decreto legislativo n. 34/2018.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene non dubbio che il terreno debba considerarsi bosco ai sensi dell’art. 4 della legge regionale Sicilia n. 16/1996. Anche dopo il disboscamento di circa 4.000 metri quadri, con spianamenti meccanici e trasformazione in campo di equitazione, l’area mantiene tale connotazione giuridica. Il comma 4 dell’art. 4 stabilisce infatti che i terreni temporaneamente privi di vegetazione arborea, per cause naturali o antropiche, non perdono la loro qualifica.

Il Tribunale rileva però che l’istanza del ricorrente aveva un oggetto diverso. Con essa l’interessato non chiedeva di valutare il rilievo dell’intervento antropico sull’area, ma di tener conto della diffusa presenza dell’ailanto e della circostanza che l’art. 5, lettera d), del decreto legislativo n. 34/2018 esclude dalla nozione di bosco le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento UE n. 1143/2014.

Su questo punto l’Amministrazione non si è espressa. Ha affrontato un profilo diverso della vicenda, cioè l’irrilevanza dell’intervento antropico ai fini della perdita della qualificazione giuridica di bosco. Il Collegio non deve stabilire in questa sede se la richiesta sia fondata in fatto o in diritto, rilevando piuttosto l’omessa pronuncia sul contenuto obiettivo dell’istanza.

Il ragionamento dell’Amministrazione è quindi corretto nella parte in cui afferma che la qualifica di bosco non si perde per effetto delle manomissioni antropiche. Ciò nondimeno l’interessato aveva chiesto di valutare una questione distinta, ossia se la presenza della specie infestante giustificasse misure o piani di eradicazione e determinasse, per tale autonoma ragione, il venir meno della qualificazione giuridica di bosco.

Il Tribunale precisa che ciò non implica un esito favorevole all’interessato. L’Amministrazione è tuttavia tenuta a formulare la propria statuizione sulla base del contenuto obiettivo dell’istanza. Il ricorso è pertanto accolto quanto alla nota assessoriale n. 11231 del 21 marzo 2025, con annullamento della stessa, ed è inammissibile quanto alle note della Soprintendenza e del Corpo Forestale, di natura endoprocedimentale. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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