Graduatorie provinciali supplenze scolastiche: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Calabria n. 708 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alle graduatorie provinciali per le supplenze in ambito scolastico appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. L’amministrazione, nel formarli e gestirli, esercita i poteri organizzativi e direttivi del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001. Non vi è alcuna valutazione comparativa finalizzata all’individuazione dei vincitori, ma solo l’inserimento in un elenco progressivo di soggetti in possesso di determinati requisiti. Vengono perciò in rilievo esclusivamente diritti soggettivi, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione.

Il Fatto

A seguito dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, la ricorrente presentava domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Cosenza, per la classe di concorso di sostegno. All’esito della pubblicazione delle graduatorie con decreto dell’USR Calabria dell’agosto 2022, la candidata riscontrava il mancato riconoscimento di otto punti per titoli culturali già posseduti e in precedenza riconosciuti per altra classe di concorso.

Con istanza di autotutela chiedeva l’attribuzione dei punti, ma la posizione restava invariata nella nuova graduatoria pubblicata con decreto del 25 agosto 2022. Proponeva quindi ricorso al TAR, lamentando la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, il mancato ricorso al soccorso istruttorio e il difetto di istruttoria, chiedendo in via subordinata l’acquisizione dei dati dai propri archivi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare e assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale. L’eccezione è fondata. La questione riguarda la natura degli atti con cui l’amministrazione forma e gestisce le graduatorie provinciali per le supplenze.

Richiamando Cass., sez. un., ord. 19 aprile 2023, n. 10538, il Collegio osserva che in materia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, perché vengono in rilievo atti che l’amministrazione assume esercitando le capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Nella formazione delle graduatorie non si configura alcuna valutazione discrezionale né una comparazione valutativa fra più concorrenti con approvazione di una graduatoria che individua i vincitori: si tratta solo dell’inserimento in un elenco progressivo di soggetti in possesso di determinati requisiti, preordinato al conferimento dei posti disponibili nel tempo.

Il Tribunale richiama anche T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, sent. 30 agosto 2021, n. 1960/2021, secondo cui tali procedure ricadono nel perimetro delle attività svolte esercitando i poteri organizzativi e direttivi del datore di lavoro privato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, con configurabilità di soli diritti soggettivi.

Priva di rilievo è la tesi della ricorrente, che invoca la giurisdizione amministrativa sostenendo che l’impugnazione concerne graduatorie provinciali di supplenza e non graduatorie ad esaurimento. Il Collegio, richiamando T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, sent. 29 marzo 2021, n. 830/2021, esclude ragioni valide per distinguere, ai fini del riparto, fra le controversie relative a graduatorie permanenti e quelle riguardanti le graduatorie provinciali per le supplenze.

Poiché la ricorrente impugna atti assunti esercitando i poteri del privato datore di lavoro, dai quali emergono situazioni giuridiche di diritto soggettivo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti all’a.g.o. ex art. 11 c.p.a.. Le spese di giudizio sono compensate in ragione delle peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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