Accesso difensivo del legale cessato per verificare il recupero delle spese (TAR Puglia n. 546 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 spetta all’avvocato cessato dal servizio presso l’ente pubblico che agisca per la determinazione dei compensi professionali maturati, allorché dimostri il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica finale. L’interesse ostensivo è diretto, concreto e attuale quando l’istanza indichi i giudizi di riferimento e l’esigenza di conoscere le attività di recupero delle spese processuali. L’Amministrazione e il giudice amministrativo non possono compiere valutazioni anticipate sulla decisività del documento nel merito, salvo il caso di richiesta manifestamente pretestuosa. In presenza di esigenze di riservatezza di terzi, l’ostensione è disposta con oscuramento dei dati non necessari né strettamente indispensabili.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato attività lavorativa come avvocato presso il Servizio Avvocatura di un Comune fino al collocamento in quiescenza. Con nota del 15 marzo 2023 ha invitato l’ente al pagamento dei compensi professionali maturati nei giudizi definiti con esito favorevole, contestualmente formulando istanza di accesso agli atti con cui l’Amministrazione aveva proceduto al recupero delle spese processuali nei confronti delle parti soccombenti.

Il Dirigente del Servizio Avvocatura ha respinto la domanda con nota del 7 aprile 2023, invocando l’assenza di titolo e interesse, la non pertinenza del richiamo normativo contenuto nell’istanza, la natura non documentale degli atti, l’esigenza di elaborazione dei dati e la riservatezza dei terzi. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione degli artt. 22 e 24, comma 7, legge n. 241/1990. L’ente ha eccepito l’inammissibilità per mancata contestazione di tutte le ragioni del provvedimento plurimotivato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Le censure del ricorrente investono complessivamente le ragioni del diniego, incluso il riferimento all’art. 12 del regolamento dell’Avvocatura civica, da ricondurre nell’ambito dell’accesso difensivo. La non pertinenza del richiamo al d.lgs. n. 209/2005 è irrilevante, poiché dalla stessa articolazione della nota si desume l’inequivoco riferimento alla legge n. 241/1990.

Il Tribunale richiama i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19, 20 e 21 del 2020 e della Adunanza Plenaria n. 4 del 2021. L’accesso difensivo richiede la dimostrazione della necessità del documento, della corrispondenza a una situazione tutelata e del collegamento strumentale con la situazione finale, da accertare con giudizio prognostico ex ante. Non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie.

L’Amministrazione e il giudice dell’accesso non devono svolgere valutazioni sull’influenza o decisività del documento nell’eventuale giudizio di merito, salvo il caso di richiesta manifestamente pretestuosa. Il merito sulla spettanza dei compensi resta estraneo al giudizio ostensivo.

Nel caso concreto l’istante ha congruamente rappresentato l’interesse difensivo, indicando i giudizi e la necessità di conoscere le attività di recupero delle spese. Il nesso di strumentalità risulta adeguatamente precisato. Quanto alla riservatezza dei terzi, il Collegio ritiene di contemperare gli interessi consentendo l’ostensione dei soli documenti relativi alle somme già recuperate e incassate, oscurando i nominativi e i dati reddituali, patrimoniali e finanziari dei soggetti terzi.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e declaratoria del diritto all’accesso nei sensi precisati. L’ordine di esibizione è fissato nel termine di trenta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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