Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1549 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario il giudice amministrativo verifica preliminarmente il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, condizione necessaria ogni volta che non si tratti dell’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Accertata la fondatezza della pretesa, il giudice ordina all’amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e, per l’ipotesi di inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La nomina del commissario garantisce l’adempimento in forma specifica e rende manifestamente iniqua la concessione delle ulteriori misure coercitive previste dall’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario ai sensi degli artt. 26, primo comma, cod. proc. amm. e 93, primo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuire alla ricorrente la carta elettronica del docente per un valore di euro 1.000,00, oltre accessori. Il titolo è stato notificato in forma esecutiva e, successivamente, è divenuto definitivo come da attestazione di segreteria.
Decorsi inutilmente i centoventi giorni previsti dalla normativa per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, senza contestare nel merito la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le due questioni preliminari. Quanto al termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice rileva che la notifica del ricorso è intervenuta dopo centotrenta giorni dalla notifica in forma esecutiva della sentenza, con conseguente rispetto del termine.
Quanto al passaggio in giudicato, il Tribunale ne dà atto sulla base dell’attestazione di segreteria, richiamando il principio per cui tale verifica è necessaria ogni qual volta non si tratti dell’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, con richiamo al Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905.
Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nel titolo giudiziale. Il giudice ordina pertanto al Ministero di attribuire la carta elettronica del docente per il valore stabilito, oltre accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protratta oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale, perché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori sessanta giorni dal vano scadere del primo termine.
Poiché l’adempimento in forma specifica è già garantito dalla nomina del commissario, il giudice nega, ritenendola manifestamente iniqua, la concessione delle ulteriori misure coercitive previste dall’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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