Ottemperanza al giudicato e indennizzo per danno da emotrasfusione (TAR Puglia n. 379 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’esistenza di un giudicato esecutivo e l’inerzia dell’amministrazione, ordinando la piena e integrale esecuzione del decisum nel termine assegnato. Il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, legittima l’esecuzione forzata del comando contenuto nella sentenza del giudice ordinario. L’assenza di giustificazioni da parte dell’ente obbligato conferma l’inadempimento e rende doverosa la nomina del commissario ad acta, che opera in luogo e vece dell’amministrazione per il perdurante inottemperanza. Il giudice dell’ottemperanza non rinnova il giudizio di merito, ma assicura la materiale realizzazione del diritto già accertato, compreso l’indennizzo previsto dalla l. n. 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito davanti al TAR Puglia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui la Corte d’appello di Bari, Sezione lavoro, aveva accolto il suo appello avverso il rigetto del Tribunale civile di Bari. Il giudice d’appello aveva condannato il Ministero della salute al pagamento, con la decorrenza di legge, dell’indennizzo di cui all’art. 2 della l. n. 210/1992, nella misura prevista per la VIII categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, oltre interessi legali, e aveva liquidato le spese del doppio grado, ponendo a carico del Ministero anche le spese di c.t.u.
La sentenza, notificata all’amministrazione il 15.02.2024, era passata in giudicato, come attestato dal certificato rilasciato dalla Corte d’appello il 26.09.2024. Decorso inutilmente il termine dilatorio di legge per la esecuzione del comando giudiziale, il ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare all’ente il pagamento di quanto dovuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 03.05.2013, e di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato il ricorso come giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., rilevando come dagli atti emergesse con chiarezza l’esistenza di un titolo esecutivo giudiziale integro e non contestato nel suo contenuto sostanziale. La sentenza della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 14.02.2024, ha riformato la pronuncia di prime cure e ha riconosciuto la spettanza dell’indennizzo per la patologia ascritta alla ottava categoria, con gli accessori di legge e la regolazione delle spese.
Sul piano dei presupposti processuali, il TAR ha verificato la notifica della decisione al Ministero, la formazione del giudicato e il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni prescritto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici. Quest’ultimo adempimento è stato ritenuto condizione necessaria per l’accesso al rimedio: la norma impedisce l’esecuzione forzata prima della scadenza del termine, ma, una volta spirato, consente al creditore di attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.
Nel merito, il Collegio ha constatato l’assenza di qualsiasi giustificazione addotta dall’amministrazione circa la mancata ottemperanza. L’inerzia ha assunto rilievo determinante: il Ministero, pur a fronte di un titolo esecutivo definitivo, non ha dimostrato di aver avviato la procedura di pagamento né di aver sollevato ostacoli giuridici o materiali all’esecuzione. Il TAR ha quindi ordinato la piena e integrale esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione di parte, se antecedente.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Collegio l’ha accolta in via preventiva, individuando il soggetto nell’organo dirigenziale competente presso il Ministero della salute, con facoltà di delega ad altro dirigente. Il commissario potrà intervenire, in luogo e vece dell’amministrazione, entro l’ulteriore termine di trenta giorni decorrente dall’infruttuoso spirare del termine principale. Sulle spese, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza, liquidando l’importo in favore del procuratore antistatario, con rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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