Buoni postali fruttiferi, prescrizione dalla data di scadenza del titolo (Cass. civ. Sez. I n. 16459 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni postali fruttiferi, l’art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000 fissa in dieci anni il termine di prescrizione del diritto al rimborso del capitale e degli interessi, con decorrenza dalla data di scadenza del titolo. Per effetto dell’art. 10, comma 2, d.m. 19 dicembre 2000, la disciplina si applica anche alle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto, purché non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente. Ne consegue che anche il dies a quo è individuato secondo la nuova disciplina e coincide con la scadenza del titolo, non con il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi. È pertanto errata la sentenza di merito che, per i titoli della serie “a termine”, ancora la decorrenza al termine del settimo anno successivo all’emissione, rendendo irrilevante la data di emissione stessa.

Il Fatto

Il contribuente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Novara ordinava alla società emittente il pagamento di una somma a titolo di rimborso di un buono postale fruttifero, oltre interessi e competenze. La società proponeva opposizione, eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto: il titolo era stato emesso il 4.1.2002, apparteneva alla serie “a termine” AA3, con condizioni e rendimenti istituiti con il d.m. 17.10.2001, e a suo avviso il diritto al rimborso si era prescritto in dieci anni dalla scadenza del settimo anno.

Il Tribunale rigettava l’opposizione e confermava il decreto. La Corte di appello di Torino respingeva il gravame, ritenendo che la prescrizione decorresse dal primo giorno successivo alla cessazione della fruttuosità del buono. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, affidati alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione di difetto di ius postulandi del difensore, sollevata dai controricorrenti. La procura, dapprima non prodotta, è stata depositata dopo l’eccezione. Il collegio ha richiamato la regola secondo cui il conferente la procura deve allegare la titolarità dei poteri e, in caso di contestazione tempestiva, giustificarla con la documentazione nei termini dell’art. 372 c.p.c.; in Cassazione, con rito camerale, la contestazione sulla legittimazione processuale del rappresentante del ricorrente va proposta con il controricorso e non solo con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., rispetto alla quale la controparte non ha più possibilità di integrare le produzioni (Cass. n. 15177/2024).

Nel merito, i due motivi di ricorso sono stati trattati congiuntamente, essendo connessi. La questione decisiva attiene alla decorrenza del termine prescrizionale: il decreto ingiuntivo era stato notificato il 22.7.2019 e poteva valere come atto interruttivo solo se la prescrizione avesse iniziato a decorrere dal 31.12.2009, come ritenuto dai giudici di merito, e non dal 4.1.2009, come sostenuto dalla società.

La Corte ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 prevede che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivano entro dieci anni dalla data di scadenza del titolo. L’art. 10, comma 2, dello stesso decreto estende tale disciplina anche alle serie già emesse, per le quali non si fossero compiuti i termini di prescrizione della normativa previgente. La prescrizione non consumata è stata quindi rimodulata sia nella durata, estesa da cinque a dieci anni, sia nella decorrenza, non più fissata al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi.

Su questa base il collegio ha richiamato il proprio orientamento, secondo cui l’applicazione del termine decennale anche alle serie già emesse comporta che pure il dies a quo sia individuato secondo la nuova disciplina, coincidendo con la data di scadenza del titolo (Cass. n. 19243/2023; Cass. n. 23006/2023). Ne segue che il ricorso è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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