Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 414 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro, il giudice amministrativo accerta la mancata esecuzione della decisione e, perdurando l’inadempimento nonostante il sollecito, nomina un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti. Qualora l’amministrazione abbia eseguito solo parte del giudicato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla porzione già ottemperata, restando l’azione esperibile per il residuo. La nomina del commissario in capo a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore non comporta liquidazione di compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
Con sentenza n. 233 dell’8 maggio 2024 il Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, accoglieva il ricorso di una docente e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per complessivi euro 2500,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla rifusione delle spese legali con distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza, corretta con ordinanza n. 3799/2024, era notificata il 2 settembre 2024 e passava in giudicato.
Poiché l’amministrazione non dava integrale esecuzione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di inadempimento, la condanna all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Costituitosi il Ministero, all’udienza la difesa erariale riferiva di aver sollecitato il pagamento senza fornire indicazioni utili a una soluzione bonaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, dopo il deposito del ricorso, l’amministrazione ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario, così parzialmente ottemperando alla sentenza. Per questa porzione il ricorso è quindi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come precisato nel dispositivo.
Residua invece l’inadempimento quanto al giudicato sul riconoscimento del capitale del bonus annuale e degli interessi. La difesa della ricorrente ha confermato in camera di consiglio che, alla scadenza del termine assegnato, l’esecuzione non era stata completata; la difesa erariale, dal canto suo, non ha offerto elementi per una definizione tempestiva.
Sussistono pertanto i presupposti per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e per la nomina del commissario ad acta, chiamato ad adottare in via sostitutiva i provvedimenti necessari all’esecuzione della parte non eseguita del giudicato. Il Collegio individua il commissario nel Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della decisione.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Tribunale esclude la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto della serialità della causa.
Nota della Redazione
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