Interesse al ricorso e rilievo officioso delle condizioni dell’azione nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 7438 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il giudice di appello può rilevare d’ufficio la carenza delle condizioni dell’azione, e in particolare dell’interesse a ricorrere, anche quando il giudice di primo grado non si sia pronunciato sul punto. La mancata pronuncia sulla eccezione di inammissibilità non determina alcun giudicato interno implicito, poiché le condizioni dell’azione attengono alla stessa possibilità di esercitare la pretesa e non possono essere coperte dalla sola statuizione di rito adottata su altra questione. L’unico limite positivo al rilievo officioso in appello è posto dall’art. 9 c.p.a. in materia di giurisdizione. La natura soggettiva della giurisdizione amministrativa comporta che l’inoppugnabilità dell’atto per mancata impugnazione è relativa al singolo soggetto interessato a censurarlo. L’interesse al ricorso deve presentare i caratteri dell’attualità, concretezza e personalità e il suo onere probatorio grava sul ricorrente.

Il Fatto

Una società ha impugnato davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Fondi in favore di altra società per l’ampliamento di un capannone industriale. Il giudice di primo grado ha dichiarato irricevibili per tardività il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, individuando il dies a quo del termine decadenziale nell’avvio dei lavori e ritenendo irrilevante il ritardo nell’ostensione documentale.

La società soccombente ha proposto appello, contestando la decorrenza del termine e riproponendo i motivi non scrutinati in primo grado. La controinteressata ha riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, mentre il Comune ha chiesto la conferma della sentenza in rito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di definire il giudizio applicando il principio della ragione più liquida, espressione del diritto di difesa e della ragionevole durata del processo ex artt. 24 e 111 Cost., e ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare la questione di tardività.

La verifica dell’ammissibilità attiene alle condizioni dell’azione e deve precedere quella della procedibilità, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1093 del 2025. Il giudice amministrativo è chiamato a valutare preliminarmente legittimazione e interesse a ricorrere.

Quanto al dedotto giudicato interno, il Collegio ha escluso che la mancata pronuncia del primo giudice sull’eccezione di inammissibilità possa consolidarsi. Il giudice di appello ha il potere di rilevare ex officio i presupposti e le condizioni del ricorso, sui quali non si forma giudicato implicito, in ragione della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa. L’unico limite è costituito dall’art. 9 c.p.a., che preclude il rilievo officioso del difetto di giurisdizione in appello se non dedotto con specifico motivo.

La Corte ha richiamato i principi dell’Adunanza plenaria in materia di titoli edilizi, secondo cui la vicinitas non dimostra da sola l’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio, e può essere ricavato dall’insieme delle allegazioni, precisato e comprovato nel corso del processo.

Nel caso concreto l’appellante ha fondato il proprio interesse sulla asserita compromissione di un piano particolareggiato esecutivo adottato nel 1986. Il Collegio ha richiamato l’art. 17, comma 1, l. n. 1150/1942, che riconosce il principio di ultrattività delle sole prescrizioni di zona e degli allineamenti, e ne ha escluso l’applicazione per difetto dei presupposti: quel piano non risulta approvato né portato ad esecuzione. Non essendo fornita la prova di un interesse personale, concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 39, comma 1, c.p.a., l’appello è stato respinto con conferma della sentenza per diversa motivazione e condanna alle spese.

Nota della Redazione

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