Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1220 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di condanna emesso dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001, non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., acquista natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata, costituendo titolo per il giudizio di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato. Al dirigente nominato commissario ad acta non è dovuto alcun compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale sancito dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Il Fatto

I ricorrenti avevano ottenuto dalla Corte d’appello di Lecce un decreto che accoglieva il ricorso per equa riparazione ex legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuno, delle somme indicate, oltre alle spese del procedimento liquidate in € 1.700,00 per compensi e € 50,00 per spese, con distrazione in favore del difensore.

Il decreto era stato ritualmente notificato al Ministero, che non vi aveva dato esecuzione. I ricorrenti, dopo aver inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione e le modalità di credito prescelte, proponevano ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero della Giustizia e non è stato opposto, con conseguente passaggio in giudicato.

Il giudice amministrativo verifica poi il perfezionamento della mora. È decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La parte ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, con le attestazioni richieste dagli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, ed è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza che il pagamento sia stato eseguito.

Nel merito, il TAR sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto della Corte d’appello, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Al commissario non è dovuto alcun compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Infine, il TAR condanna l’amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in € 300,00 per compensi oltre accessori, e al rimborso delle spese vive successive ed accessorie sostenute per la proposizione dell’ottemperanza, liquidate in favore del difensore antistatario. Sul punto richiama Cons. Stato n. 3484 del 2021, Cons. Stato n. 1498 del 2017 e TAR Campania n. 153 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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