Guida sotto stupefacenti: prova dello stato di alterazione tramite sintomi (Cass. pen. Sez. IV n. 41653 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione psicofisica richiesto dall’art. 187, comma 1, cod. strada può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto e dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente. Tali elementi sono idonei a corroborare l’esito positivo dell’esame sui liquidi biologici. Non è necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici. Il giudice di merito che attribuisca importanza decisiva ed esclusiva alla sola inidoneità dell’analisi delle urine, omettendo di valutare i sintomi riscontrati dai verbalizzanti e le altre risultanze processuali, incorre in carenza e illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha assolto un imputato dal reato di cui all’art. 187, comma 1, cod. strada per insussistenza del fatto.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato i dati processualmente emersi: la precedente assunzione di cocaina da parte del prevenuto e il riscontrato stato di agitazione, accompagnato da forte sudorazione, pupille dilatate e occhi arrossati, dimostrativi della persistente alterazione delle condizioni psicofisiche nella conduzione del veicolo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ritiene il ricorso fondato. Il Collegio conviene con il ricorrente in ordine alla carenza e illogicità della motivazione offerta dal Tribunale per assolvere l’imputato.
Il giudice di merito ha errato nell’attribuire importanza decisiva, e sostanzialmente esclusiva, alla asserita inidoneità dell’analisi delle urine a dare riscontro dell’effettivo e attuale stato di alterazione psicofisica del prevenuto. Il Tribunale non si è peritato di valutare i sintomi riscontrati dai verbalizzanti sulla persona dell’imputato nell’immediatezza del fatto — agitazione, sudorazione, occhi arrossati, pupille dilatate — dei quali pure si dà atto in sentenza.
Assume rilievo, inoltre, l’ulteriore elemento significativo costituito dal rinvenimento di sostanza stupefacente (“crack”) all’interno del veicolo, che l’imputato aveva cercato inutilmente di nascondere sotto il sedile lato passeggero.
La Corte richiama l’insegnamento secondo cui, in tema di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando i dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente e atti a corroborare l’esito positivo dell’esame sui liquidi biologici (Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, Rv. 284099), senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici (Sez. 4, n. 6995 del 09/01/2013, Rv. 254402).
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Messina in diversa persona fisica, che procederà a nuova valutazione dei dati probatori processualmente emersi, offrendone adeguata motivazione.
Nota della Redazione
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