Diffamazione e diritto di critica del consigliere comunale verso l’avversario politico (Cass. pen. Sez. V n. 2352 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra il reato di diffamazione la condotta di chi, nell’esercizio del diritto di libertà di manifestazione del pensiero e di critica, esprima un giudizio di valore sul carattere ritorsivo di una querela presentata nei suoi confronti da un avversario politico, in chiave difensiva e in un contesto dialettico connotato da contrapposizione di interessi. La scriminante dell’art. 51 cod. pen. opera purché la critica rispetti i limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. Le espressioni intrinsecamente ingiuriose vanno contestualizzate nello spazio e nel tempo, valutando se i toni, pur forti, siano pertinenti al tema, proporzionati al fatto narrato e funzionali al concetto da esprimere, e non si risolvano in gratuita aggressione dell’altrui reputazione. Compito del giudice è verificare se il giudizio di valore sia giustificabile in un contesto critico, con il solo limite negativo dell’invettiva personale.
Il Fatto
La sentenza impugnata ha confermato l’assoluzione dell’imputato, consigliere comunale, dal reato di diffamazione aggravata ai danni di un esponente politico del medesimo Comune. All’imputato si contestava di avere pubblicato, su un social network, un comunicato nel quale attribuiva carattere ritorsivo alla querela presentata dalla persona offesa, collegandola a precedenti denunce; nonché di avere inoltrato al Sindaco una nota chiedendo la rimozione della persona offesa dalla carica ricoperta, per essere stato calunniato ingiustamente.
Il Tribunale aveva assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato, riconoscendo la scriminante del diritto di critica ex art. 51 cod. pen. e dell’esercizio della libertà di espressione e di difesa. La Corte di appello aveva confermato tale prospettiva, ravvisando nell’imputato l’esercizio in chiave difensiva del diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelato dall’art. 21 Cost. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che, in materia di diffamazione, il giudice di legittimità può valutare l’offensività della frase perché è suo compito accertare la materialità della condotta e la portata offensiva delle espressioni, dovendo pronunciare assoluzione ove questa sia esclusa. Il ricorso è infondato.
La Suprema Corte ricostruisce il contesto fattuale quale risultante dai giudizi di merito: l’imputato era consigliere comunale e la persona offesa ricopriva una carica amministrativa nel medesimo Comune; l’azienda di famiglia dell’imputato era stata danneggiata da un’ordinanza comunale sulla viabilità; era stato pubblicato un articolo di giornale che dava conto della denuncia per aggressione fisica; il giorno successivo l’imputato pubblicava il comunicato contestato e, poco dopo, indirizzava al Sindaco la nota per la rimozione della carica.
La Corte richiama un consolidato orientamento secondo cui non costituiscono diffamazione le condotte che rappresentano esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, sempre che non si risolvano in strumento di avvilimento della dignità delle persone o in mezzo per perseguire finalità illecite. Il diritto di critica si esplica nella formulazione di un giudizio di valore su determinate circostanze e spetta all’individuo uti civis, non solo a chi informa professionalmente. Esso è invocabile quale scriminante ex art. 51 cod. pen. nel rispetto dei limiti della veridicità, della pertinenza e della continenza, intesa nella duplice dimensione sostanziale e formale.
La Corte sottolinea che le espressioni intrinsecamente ingiuriose vanno contestualizzate nello spazio, nel tempo e nel contesto dialettico, per verificare se i toni, pur forti e sferzanti, siano pertinenti al tema, proporzionati e funzionali al concetto da esprimere. La diversità dei contesti e la differente natura della funzione dei soggetti destinatari della critica possono giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori in gioco: sono gli interessi in conflitto a segnare la misura delle espressioni consentite.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto scriminata la condotta, considerata la consequenzialità cronologica degli avvenimenti e la veridicità del dato rappresentato in ordine alla sussistenza di una precedente querelle fra le parti. Ciò non significa che la denuncia sia stata effettivamente determinata da propositi ritorsivi, ma solo che l’opinione espressa è scriminata perché riconducibile all’esercizio del diritto di critica e perché l’imputato ha anticipato, in chiave difensiva, la propria versione dei fatti.
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Nota della Redazione
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