Idoneità professionale per attività coerenti e centrale operativa come requisito esecutivo (Cons. Stato n. 8847 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di idoneità professionale consistente nell’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, richiesto dall’art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, è integrato quando sussiste coerenza e non perfetta coincidenza tra le attività iscritte e l’oggetto dell’appalto. La valutazione va condotta in modo globale e complessivo, non atomistico, potendo concorrere anche le attività secondarie, in ossequio al favor partecipationis. I requisiti di esecuzione del contratto si distinguono da quelli di partecipazione: se la lex specialis li configura come condizioni per la stipula, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione e comporta la decadenza, non l’esclusione. L’ubicazione della centrale operativa nel territorio comunale, ove prevista come vincolo per la stipula, costituisce requisito esecutivo e non elemento essenziale dell’offerta.
Il Fatto
Il Comune di Ravenna indiceva una procedura aperta per l’appalto del global service manutentivo del patrimonio stradale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara partecipavano due raggruppamenti; l’aggiudicazione andava al RTI facente capo al consorzio risultato primo in graduatoria, con un distacco di 6,917 punti rispetto al secondo classificato.
Il RTI secondo classificato impugnava davanti al TAR Emilia Romagna l’aggiudicazione e il contratto nelle more stipulato, chiedendo il subentro. Il ricorso era respinto. Proponeva quindi appello il raggruppamento ricorrente, insistendo per l’esclusione dell’aggiudicatario e, in subordine, per la decadenza dall’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sull’idoneità professionale. L’appellante sosteneva che tutti i componenti del raggruppamento, comprese le consorziate esecutrici, dovessero possedere l’iscrizione camerale per ciascuna attività oggetto dell’appalto. La Sezione osserva che il disciplinare richiedeva testualmente l’iscrizione per attività coerenti con quelle oggetto della procedura, non coincidenti.
Richiamando Cons. Stato n. 5170 del 2017, n. 5257 del 2019 e Sez. V n. 529 del 2023, il Consiglio precisa che l’iscrizione camerale funge da filtro di ingresso, volta a dimostrare l’esistenza e l’operatività concreta dell’impresa e le attività prevalenti svolte. La verifica va compiuta con approccio globale e sostanziale, potendo concorrere anche le attività secondarie. Pretendere la perfetta sovrapponibilità tra oggetto sociale e prestazioni contrattuali limiterebbe irragionevolmente la platea dei partecipanti e renderebbe superflui gli altri requisiti speciali.
Applicando tali principi, il Collegio esamina le visure camerali delle imprese del raggruppamento aggiudicatario e rileva che gli oggetti sociali richiamano il global service e comprendono manutenzione e costruzione stradale; i servizi neve rientrano nella manutenzione generale. La censura è quindi infondata.
Sul secondo motivo, relativo alla centrale operativa collocata fuori dal territorio comunale, la Sezione distingue i requisiti di partecipazione dai requisiti di esecuzione del contratto. L’art. 100 d.lgs. n. 50 del 2016 consente alla stazione appaltante di richiedere requisiti particolari ulteriori; la loro collocazione dipende dalla lex specialis. L’art. 11 del capitolato e l’art. 14 del disciplinare configuravano la disponibilità della sede in Ravenna come condizione per la stipula, quale impegno dell’offerente. Nell’offerta dovevano essere indicate solo le caratteristiche tecniche e organizzative oggetto di punteggio premiale.
Il Collegio esclude pertanto la necessità di indicare l’ubicazione già in offerta e ritiene che la disponibilità della centrale in Ravenna al momento della stipula escluda qualsiasi modifica dell’offerta. Anche l’eventuale riduzione del punteggio non avrebbe superato la prova di resistenza, stante il distacco tra le offerte. L’appello è respinto e la sentenza confermata, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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