Riparametrazione facoltativa e cogenza della lex specialis nel metodo aggregativo compensatore (Cons. Stato n. 8851 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riparametrazione dei punteggi costituisce un meccanismo facoltativo, espressione di una scelta discrezionale della stazione appaltante, che opera solo se espressamente previsto dalla lex specialis. Ove la legge di gara la escluda in modo puntuale, la commissione giudicatrice non può introdurla in via interpretativa, neppure invocando il richiamo al metodo aggregativo compensatore, che disciplina la sola fase finale di calcolo. Il giudice amministrativo non può sostituire il metodo di attribuzione del punteggio prescelto dall’amministrazione con altro elaborato dalla parte, pena la violazione del principio di cogenza della legge di gara. La censura avverso i criteri di valutazione è inammissibile quando la sua eventuale fondatezza non consente di attribuire direttamente il bene della vita richiesto.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un appalto specifico indetto nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione per l’affidamento del servizio di contact center. Il consorzio ricorrente, classificatosi secondo, ha impugnato l’aggiudicazione disposta a favore di un raggruppamento concorrente, unitamente ai verbali di gara e ai documenti della lex specialis, chiedendo in via principale l’assegnazione dell’appalto e, in via subordinata, l’annullamento dell’intera procedura.
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile, ravvisando la mancata impugnazione di specifiche clausole del capitolato d’oneri relative ai metodi di attribuzione dei punteggi. Il consorzio ha proposto appello, contestando l’esito processuale e riproponendo i motivi di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo di rito. Rileva che il ricorso introduttivo aveva impugnato l’intero capitolato d’oneri e che le clausole contestate erano espressamente richiamate nella rubrica e nelle argomentazioni delle censure. La sola mancanza di un richiamo testuale nel corpo del motivo non pregiudica la determinatezza del ricorso. Del resto, o le clausole concorrono a delineare il procedimento di assegnazione dei punteggi e allora risultano impugnate, oppure non sono rilevanti e la loro omessa impugnazione non incide sull’ammissibilità.
Superato il profilo processuale, la Corte esamina il merito. Secondo la legge di gara, il criterio era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016. Il capitolato prevedeva la rimodulazione dei soli coefficienti provvisori attribuiti dai commissari sui subcriteri tecnici ed escludeva espressamente ogni ulteriore riparametrazione sui punteggi tecnici ed economici.
La Corte qualifica la riparametrazione come meccanismo facoltativo, oggetto di scelta discrezionale dell’amministrazione, che deve risultare espressamente previsto nei documenti di gara, richiamando sul punto le Linee guida ANAC n. 2. Nel caso concreto essa non solo non era prevista, ma era espressamente esclusa. Il richiamo al metodo aggregativo compensatore vale a disciplinare la sola fase finale di calcolo e non consente di integrare la lex specialis in via interpretativa. La commissione, quindi, non poteva che rispettare il dettato della legge di gara.
Il secondo profilo, relativo all’asserita illegittimità della previsione della riparametrazione tecnica, è dichiarato inammissibile. L’eventuale annullamento delle regole di attribuzione del punteggio non consentirebbe di attribuire direttamente l’appalto all’appellante, richiedendo una complessa valutazione degli effetti sul meccanismo complessivo. Il metodo alternativo proposto dalla parte non può essere introdotto dal giudice in luogo dell’amministrazione, in violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
Anche il motivo fondato sul preteso vincolo derivante dal Manuale d’uso e dalla guida della piattaforma è respinto: si tratta di documenti di ausilio, privi di prescrizioni vincolanti, rispetto ai quali prevalgono gli atti della specifica procedura. Infine, la Corte esclude l’obbligo di specifica motivazione in ordine alla scelta della formula concava a punteggio assoluto, rientrando la lex specialis tra gli atti a contenuto generale esclusi dall’art. 3, comma 2, legge n. 241 del 1990. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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