L’IES ai fornitori di intermediazione online contrasta con il regolamento P2B (Cons. Stato n. 2389 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento UE 2019/1150 non giustifica, ai fini della sua adeguata ed efficace applicazione, l’adozione da parte di uno Stato membro di misure che impongano ai fornitori di servizi di intermediazione online di trasmettere periodicamente a un’autorità nazionale un documento sulla propria situazione economica, come l’Informativa Economica di Sistema. Le informazioni economiche raccolte non presentano un nesso sufficientemente diretto con l’obiettivo del regolamento. La pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia ha carattere vincolante erga omnes: il giudice nazionale non può rimetterne in discussione l’applicazione, ma solo verificare che le statuizioni trovino applicazione nel caso di specie. L’ambito soggettivo del regolamento prescinde dallo stabilimento del fornitore nell’Unione, rilevando la dimensione globale del mercato e la circostanza che gli utenti commerciali siano stabiliti nell’UE.
Il Fatto
L’AGCom, con delibera n. 161/21/CONS, ha esteso ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca l’obbligo di trasmissione annuale dell’IES, in attuazione dell’art. 1, comma 515, lett. a), n. 2, legge n. 178/2020. La società appellata, fornitrice di tali servizi, ha impugnato la delibera e i relativi atti applicativi. Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, applicando i principi della sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2024, resa in via pregiudiziale, che ha dichiarato contrario al diritto dell’Unione l’obbligo di trasmissione dell’IES. L’Autorità ha proposto appello, deducendo l’omessa verifica dell’ambito soggettivo di applicazione della direttiva 2000/31/CE e l’omessa valutazione in concreto della strumentalità degli obblighi informativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi per connessione e li ritiene infondati. La Sezione richiama la propria sentenza n. 6911 del 2025, che aveva già affrontato questioni analoghe in materia di regolamento P2B, e le precedenti pronunce del Consiglio di Stato del 30 maggio 2024.
Il primo motivo è dichiarato fuori fuoco. L’Autorità contesta l’inapplicabilità ratione personae della direttiva e-commerce ai prestatori stabiliti in Paesi terzi, ma oggetto della controversia dinanzi alla Corte era il contrasto della delibera con il regolamento 2019/1150, che costituisce la normativa posta a fondamento dell’intervento dell’Autorità. Il nono considerando del regolamento chiarisce che lo stesso si applica ai fornitori indipendentemente dallo stabilimento in uno Stato membro o fuori dall’Unione, purché gli utenti commerciali siano stabiliti nell’Unione e offrano beni o servizi a consumatori ivi situati. Irrilevante, dunque, che la società abbia sede fuori dall’UE.
Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che la Corte di giustizia ha esaminato in modo diretto lo specifico obbligo di trasmissione dell’IES e le informazioni da inviare, dichiarandone l’incompatibilità con il regolamento. Uno Stato membro non può raccogliere informazioni scelte in maniera arbitraria sul presupposto che la Commissione possa richiederle in seguito. La pronuncia non si limita a enunciazioni di principio, avendo la Corte valutato proprio il contributo sottoposto al suo esame.
Richiamando il carattere vincolante erga omnes della pronuncia pregiudiziale — con riferimento alla Corte costituzionale n. 100 del 2024, alla Cassazione n. 29258 del 2021 e all’Adunanza plenaria n. 4 del 2024 — il Collegio afferma che spetta al giudice nazionale solo verificare l’applicazione delle statuizioni al caso concreto. Non sussistono margini per una diversa lettura in fatto o in diritto. L’appello è pertanto rigettato, con condanna dell’Autorità appellante alle spese di lite del grado.
Nota della Redazione
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