Avviso orale legittimo anche in assenza di condanne penali definitive (TAR Trentino-Alto Adige n. 296 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale adottato dal Questore ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 159/2011 costituisce misura di prevenzione non penale, espressione di valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, sindacabile in sede giurisdizionale solo per difetto dei presupposti e per insufficiente, illogica o incongrua motivazione. Il giudizio di pericolosità sociale non presuppone l’accertamento di responsabilità penale né l’esistenza di condanne definitive e può fondarsi su elementi circostanziati di valenza indiziaria, idonei a far emergere una personalità incline a comportamenti antisociali. Essendo la misura più tenue tra quelle previste dal Codice antimafia, è sufficiente un quadro indiziario, anche in difetto di pronunce penali di condanna, che evidenzi una concreta e attuale pericolosità del soggetto. Non integra vizio di travisamento la valorizzazione di molteplici precedenti di polizia e di uno stabile inserimento familiare e lavorativo, quando questo non abbia contenuto la reiterazione delle condotte.
Il Fatto
Il Questore della Provincia di Bolzano ha emesso nei confronti del ricorrente un avviso orale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 159/2011, intimandogli di mantenere una condotta conforme alla legge e avvertendolo che, in caso di persistenza nella condotta illecita, sarebbe stata proposta l’applicazione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di dimora nel comune di residenza e revoca della patente di guida.
Il destinatario ha proposto ricorso gerarchico al Commissariato del Governo, respinto con decreto che ha confermato integralmente il provvedimento questorile. Ha quindi impugnato l’atto davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 159/2011: la valutazione di pericolosità sociale si fonderebbe sui soli precedenti di polizia, privi di riscontro processuale, e non su elementi sintomatici di attualità della minaccia. Ha inoltre allegato l’assenza di condanne definitive, l’esito favorevole di un episodio di aggressione e la stabile convivenza con la moglie e l’attività lavorativa a Bolzano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’avviso orale: esso può essere emesso nei confronti di coloro che, sulla base di elementi di fatto, debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, con indicazione dei motivi nel provvedimento. Si tratta della misura più tenue tra quelle previste dal d.lgs. n. 159/2011, consistente in un invito a tenere una condotta conforme alla legge, con finalità essenzialmente preventiva.
Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla sussistenza dei presupposti e alla sufficienza, logicità e congruità della motivazione. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui il giudizio di pericolosità non richiede l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti configurabili come reato, potendo basarsi su elementi di valenza indiziaria (T.A.R. Catania n. 1683/2024). È quindi ammissibile l’avviso fondato su semplici sospetti, purché sorretti da elementi di fatto.
Nel caso concreto il quadro indiziario è ritenuto adeguato: i numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, in materia di stupefacenti, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, l’ultima aggressione ai danni di un terzo e la condanna per lesioni aggravate e danneggiamento. La Corte valorizza anche la frequentazione di soggetti gravati da precedenti, valutazione discrezionale immune da illogicità manifesta o travisamento, in linea con T.A.R. Milano n. 3317/2025.
Quanto agli elementi di inserimento sociale, la convivenza con la moglie e l’attività lavorativa non smentiscono il giudizio di pericolosità: le vicende di maltrattamento verso la compagna e la moglie evidenziano una condotta incompatibile con i principi di convivenza civile, e il lavoro non ha impedito la reiterazione dei comportamenti. La dedotta scarcerazione dopo la visione delle telecamere resta priva di riscontro documentale. Il ricorso è quindi respinto perché infondato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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