Progressione verticale in deroga e mansioni superiori nel consorzio obbligatorio (TAR Abruzzo n. 256 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle progressioni verticali in deroga disciplinate dall’art. 13 del CCNL 16.11.2022 si applica il Titolo II del disciplinare regionale sulle procedure selettive, non il Titolo I relativo alle progressioni ordinarie. Le mansioni superiori svolte per conto dell’amministrazione di appartenenza costituiscono incarichi valutabili come titoli, secondo la previsione della lex specialis. Il consorzio obbligatorio per la ricostruzione post-sisma non è qualificabile come pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, ancorché ai suoi presidenti sia attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Il giudice amministrativo, in presenza di ricorso incidentale parzialmente accolto, può esaminare la prova di resistenza e dichiarare improcedibile il ricorso principale non idoneo a superare la posizione del controinteressato.
Il Fatto
La ricorrente impugna la determina con cui il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha concluso una procedura selettiva per titoli e colloquio, mediante progressione verticale tra aree, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo contabile. La candidata, collocata al secondo posto, contesta l’attribuzione al vincitore di tre punti per il criterio delle competenze linguistiche certificate, sul rilievo che il livello inferiore sarebbe stato attestato da una semplice frequenza e non da una vera certificazione.
Propone quindi ricorso introduttivo e tre successivi motivi aggiunti, anche avverso il provvedimento con cui la Regione ha rigettato la diffida a verificare la documentazione del vincitore. Il controinteressato resiste e propone ricorso incidentale, censurando l’attribuzione di punteggio alla ricorrente per mansioni superiori, per l’incarico di presidente di consorzio obbligatorio e per una certificazione informatica.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina anzitutto il ricorso incidentale. Sul primo profilo, il bando all’art. 4, punto 8 riconosce due punti per ogni incarico attinente al profilo e un punto per ogni incarico non attinente. Il controinteressato assume errata l’applicazione del Titolo I del disciplinare, che richiede il requisito della posizione organizzativa e il superamento dei sei mesi. La censura è infondata: la procedura è stata indetta come progressione verticale in deroga e ricade nel Titolo II, che prevede espressamente il criterio degli incarichi conferiti e svolti per conto dell’amministrazione di appartenenza. Appare pertanto corretta l’attribuzione di due punti per le mansioni superiori dichiarate.
È invece fondata la censura sull’attribuzione di un punto per l’incarico di presidente di consorzio obbligatorio per la ricostruzione post-sisma. L’art. 2 del decreto n. 12 del 3.6.2010 del Commissario Delegato qualifica i consorzi come figure soggettive di diritto privato, assimilabili ad associazioni senza scopo di lucro. La qualifica di incaricato di pubblico servizio riconosciuta ai presidenti dall’art. 11, comma 4, d.l. n. 78/2015 non consente di ritenere il consorzio una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Il punto va quindi sottratto.
Quanto alla certificazione informatica, la Regione ha documentato che l’esame era stato superato con esito positivo, essendo il candidato solo in attesa del rilascio dell’attestato. La valutazione della Commissione non presenta profili di irragionevolezza o arbitrarietà: non si poteva negare rilievo a un titolo effettivamente acquisito per i ritardi nell’emissione del documento.
Il ricorso incidentale è dunque accolto nei limiti indicati, con decurtazione di un punto alla ricorrente. Il collegio procede quindi alla prova di resistenza: la graduatoria vede il vincitore a 72,82 punti e la ricorrente a 72,72. L’eventuale accoglimento delle censure sul livello linguistico inferiore comporterebbe una decurtazione di un solo punto al controinteressato, insufficiente a mutare l’esito. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili, con compensazione delle spese per la complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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