Il danno all’immagine non è in re ipsa e va provato anche contro la violazione grave e manifesta del diritto UE (Cass. civ. Sez. 3 n. 11457 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine costituisce una species del danno non patrimoniale e si configura come danno-conseguenza, il cui accertamento postula l’applicazione del criterio causale scandito dagli artt. 1223 e 2056 cod. civ. (“condotta materiale – evento lesivo – conseguenza dannosa”). Esso non può mai ritenersi in re ipsa, ma deve essere specificamente allegato e provato da chi ne domanda il ristoro, e la liquidazione va compiuta in base al concreto pregiudizio patito e non a valutazioni astratte. Tale principio non subisce deroghe quando la lesione derivi dalla violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione europea da parte di un organo legislativo dello Stato membro. È altresì inammissibile, in sede di legittimità, la domanda risarcitoria che prospetti un pregiudizio diverso, per natura e tipologia, da quello dedotto nei gradi di merito, risolvendosi in una questione nuova.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo, coltivatore di mais geneticamente modificato (varietà MON 810), conveniva in giudizio la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da provvedimenti regionali che avevano vietato la semina di OGM, poi annullati dal Consiglio di Stato perché contrari alla disciplina europea. Oltre al danno patrimoniale già liquidato in sede amministrativa, l’attore domandava il ristoro del danno non patrimoniale per lo stress subito, del danno all’immagine per essere stato considerato “un fuorilegge” e delle spese legali sostenute nei procedimenti amministrativi. L’azione veniva respinta in entrambi i gradi di merito.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente censurava la sentenza della Corte territoriale per aver rigettato la domanda di danno all’immagine per mancanza di prova, richiamando la giurisprudenza della C.G.U.E. (sentenza C-46/93 del 5 marzo 1996) secondo cui la violazione grave e manifesta del diritto comunitario da parte dell’organo legislativo farebbe sorgere l’obbligo risarcitorio a prescindere dall’onere probatorio. La tesi è stata giudicata priva di fondamento: la Corte chiarisce che il danno all’immagine, quale species del danno non patrimoniale, è sempre un danno-conseguenza e non può ritenersi sussistente in re ipsa.
La Corte ribadisce che l’accertamento del pregiudizio postula la dimostrazione del nesso causale tra la condotta illecita e la conseguenza dannosa, secondo il criterio degli artt. 1223 e 2056 cod. civ. La lesione dell’immagine, per essere risarcibile, deve tradursi in una divulgazione o diffusione del provvedimento illegittimo che abbia concretamente inciso sulla percezione sociale della vittima: elementi che, nel caso di specie, non erano stati allegati né provati. Viene richiamato l’orientamento consolidato di legittimità (ex aliis, Cass. 10/07/2023, n. 19551; Cass. 06/12/2018, n. 31537; Cass. 28/03/2018, n. 7594; Cass. 26/10/2017, n. 25420; Cass. 31/03/2021, n. 8861).
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: con esso il ricorrente chiedeva il ristoro di spese postali e di un compenso per attività stragiudiziale di un agronomo, pregiudizio diverso per natura e tipologia da quelli (stress, frustrazione e spese di difesa nei procedimenti amministrativi) prospettati ai giudici di merito. Trattandosi di questione nuova, proposta per la prima volta in sede di legittimità, la domanda non poteva trovare ingresso. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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