Domanda CIG ordinaria unica e non prorogabile nel termine di 25 giorni (TAR Marche n. 10 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di concessione dell’integrazione salariale ordinaria si riferisce esclusivamente al periodo per il quale indica le ore di lavoro sospese e il numero dei lavoratori interessati, sicché la richiesta relativa al periodo successivo costituisce domanda autonoma e non prosecuzione della prima. Ove quest’ultima sia presentata oltre il termine di venticinque giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana di inizio della sospensione, la domanda è tardiva ai sensi dell’art. 7 legge n. 164/1975. Il respingimento fondato sulla decadenza integra motivazione sufficiente. Nel procedimento di integrazione salariale, pur con l’intervento della Commissione Provinciale, il provvedimento ha natura previdenziale e assistenziale ed è adottato dall’INPS, con la conseguenza che opera l’esclusione dell’obbligo di preavviso di rigetto prevista dall’art. 10-bis legge n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente, impresa operante nel settore della produzione di calzature, per una contrazione di mercato comunicava alle rappresentanze sindacali l’intenzione di ricorrere alla CIG ordinaria per un periodo di dieci settimane. Esperita con esito favorevole la consultazione sindacale, presentava il 24 settembre 2009 all’INPS di Macerata la domanda sul modello predisposto, indicando le ore sospese e i lavoratori interessati per il solo periodo 10-29 agosto 2009, con previsione di ripresa dell’attività al 19 ottobre 2009.
Dopo la ripresa dell’attività, la società depositava il 17 novembre 2009 una nuova domanda per il periodo successivo. Con nota del 1 dicembre 2009 l’INPS comunicava il rigetto deliberato dalla Commissione Provinciale, per tardività rispetto al termine di venticinque giorni. La società chiedeva il riesame, senza riscontro, e impugnava il diniego davanti al TAR Marche deducendo violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, errata applicazione dell’art. 7 legge n. 164/1975 e violazione della leale collaborazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di estromissione del Ministero del Lavoro, osservando che la Commissione Provinciale di cui all’art. 8 legge n. 164/1975 è nominata con decreto dell’Ufficio Regionale del lavoro. Le ulteriori eccezioni preliminari restano assorbite, essendo il ricorso infondato nel merito.
Quanto al primo motivo, il Tribunale esclude la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. La disposizione esclude dal preavviso di rigetto i procedimenti previdenziali e assistenziali e tra essi rientra quello per la concessione dell’integrazione salariale, trattandosi di provvedimento di natura previdenziale e assistenziale adottato dall’INPS, nonostante l’intervento della Commissione Provinciale.
Il secondo motivo è infondato. Non è sostenibile l’interpretazione della domanda del 24 settembre 2009 come “unica domanda”: di fronte a una richiesta recante ore e lavoratori per un periodo definito, essa è stata correttamente riferita al solo periodo 10-29 agosto 2009, non bastando l’indicazione della data di ripresa dell’attività a qualificarla diversamente, anche in ragione dello stretto regime di decadenze. La domanda del 17 novembre 2009 è dunque tardiva a norma dell’art. 7 legge n. 164/1975 e il respingimento per tardività costituisce sufficiente motivazione. L’art. 8 legge n. 164/1975 prevede che l’integrazione sia disposta dalla sede provinciale dell’INPS, previa conforme deliberazione della Commissione: l’INPS può quindi specificare il parere obbligatorio e vincolante della Commissione.
Anche il terzo motivo è infondato. La finalità del secondo invio di comunicare il consuntivo delle ore e dei lavoratori era un’intenzione della ricorrente non desumibile dalla domanda. L’istituto è permeato dal carattere dell’eccezionalità e l’ordinamento prevede tempi stringenti: il termine dell’art. 7 legge n. 164/1975 assume rilevanza sostanziale, con effetti del ritardo coincidenti. Le intenzioni non possono essere valorizzate, dato che l’ammissione e la liquidazione relative alla prima domanda non sono state tempestivamente contestate.
Quanto al quarto motivo, il Collegio esclude la violazione del principio della leale collaborazione e dell’art. 97 Cost.: l’Amministrazione non aveva motivo di ritenere diversa la domanda del 17 novembre 2009. La ricorrente avrebbe dovuto chiarire le proprie intenzioni già in sede di presentazione della prima domanda, anche a seguito della richiesta di chiarimenti del 25 settembre 2009, rimasta senza precisazioni. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.
Nota della Redazione
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