La planimetria della concessione demaniale e l’interpretazione delle campiture (TAR Liguria n. 572 del 17.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione demaniale marittima, l’estensione dell’area assentita si desume dalla planimetria richiamata dal titolo concessorio, anche quando questa sia allegata a una deliberazione giuntale che ne approvi la nuova tavola. Ove la planimetria difetti di legenda, le aree identicamente campite a righe oblique esprimono una comune destinazione e ricadono entrambe nel perimetro della concessione. Il silenzio dell’atto deliberativo su una porzione di area non autorizza l’amministrazione a ritenerla sottratta all’uso pubblico né a escluderla dal computo della superficie assentita. Gli atti successivi che recepiscono un’erronea perimetrazione non modificano il contenuto del titolo. Il conseguente ordine di rimozione dei manufatti collocati in tale area è illegittimo e va annullato.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce da anni uno stabilimento balneare sul litorale di un comune ligure. Con provvedimento dirigenziale del 26 luglio 2024 l’amministrazione comunale le ha ordinato di rimuovere, entro sette giorni, un tavolato in legno con struttura ombreggiante collocato, secondo l’ente, al di fuori del perimetro della concessione demaniale marittima, oltre la radice del molo frangiflutti.
La società ha impugnato l’ordine, la nota di avvio del procedimento, la relazione tecnica congiunta e il verbale del sopralluogo, deducendo violazione degli articoli 3 e 10 della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, della legge regionale ligure n. 13/1999 e dell’art. 1161 cod. nav., oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Con motivi aggiunti ha contestato anche la successiva deliberazione consiliare che ha modificato il progetto di utilizzo delle aree demaniali.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità del comune. La difesa dell’ente sosteneva che l’estensione della concessione fosse definitivamente accertata, in senso sfavorevole alla società, per effetto della mancata impugnazione di un provvedimento del 2019 e della declaratoria di cessata materia del contendere contenuta in un decreto presidenziale del 2020.
Il Tribunale ricostruisce la sequenza. Il primo ordine di rimozione del 2019 era stato adottato su un’istanza di autorizzazione paesaggistica poi ridimensionata dalla stessa società. L’amministrazione, con successiva nota del novembre 2019, ha annullato in via di autotutela quel provvedimento, prendendo atto dell’ampliamento dell’area in concessione disposto dalla deliberazione giuntale n. 77/2007. Ne è conseguita la cessazione della materia del contendere. Per il collegio, in tal modo la seconda istanza è stata in concreto pienamente accolta, senza alcun accertamento in negativo dell’estensione della concessione: la parte asseritamente ancora efficace del vecchio provvedimento riguarda un’istanza ormai superata ed è inutiliter data.
Nel merito, la questione centrale è l’interpretazione della planimetria allegata alla deliberazione della Giunta comunale n. 77/2007, pacificamente assunta dalle parti come fonte attuale della concessione. Il provvedimento impugnato riteneva che la delibera avesse ridisegnato in rosso il solo perimetro dello stabilimento e nulla avesse stabilito sulla parte tratteggiata in blu-azzurro del molo.
Il collegio osserva che la planimetria è priva di legenda, ma sia l’area rossa sia quella blu risultano identicamente campite a righe oblique, ciò che le distingue dalle aree circostanti e ne indica la comune destinazione. A conferma milita la circostanza che la superficie complessiva della concessione è sempre stata confermata dall’amministrazione e posta a base del canone, risultando raggiungibile solo includendo anche l’area blu. Il comune non offre alcuna spiegazione alternativa delle due colorazioni.
Il Tribunale esclude inoltre che gli atti successivi, che hanno recepito la perimetrazione nel progetto di utilizzo delle aree demaniali, possano modificare il contenuto della concessione. Accoglie quindi ricorso e motivi aggiunti, dichiara assorbite le restanti censure e annulla il provvedimento dirigenziale del 26 luglio 2024 e, per quanto di ragione, la deliberazione consiliare n. 48 del 13 dicembre 2024. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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