Illecito edilizio permanente e sanzione vigente al momento dell’applicazione (Cons. Stato n. 10442 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’illecito edilizio ha natura permanente, con la conseguenza che il regime sanzionatorio applicabile è quello vigente al momento dell’applicazione della sanzione e non quello in essere all’epoca di consumazione dell’abuso. La fiscalizzazione dell’abuso presuppone la non essenzialità delle variazioni e, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ogni aumento di volumetria o di superficie utile integra variazione essenziale che preclude la sanzione pecuniaria sostitutiva, imponendo la demolizione ai sensi dell’art. 167, comma 1, d.lgs. 42/2004. L’impossibilità di demolire senza pregiudizio delle porzioni legittime deve essere provata dal privato e riscontrata dall’Amministrazione. Il diniego legittimo di fiscalizzazione non travolge per illegittimità derivata i successivi provvedimenti di acquisizione, che si fondano sull’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Il Fatto

I proprietari delle unità immobiliari di uno stabile edificato in forza di licenza di costruzione risalente al 1966, dopo un procedimento di vigilanza conclusosi con un’ordinanza di demolizione, non ottemperavano e chiedevano al Comune la fiscalizzazione degli abusi. L’Amministrazione rigettava l’istanza, qualificando gli interventi come variazioni essenziali, e disponeva poi l’acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001.

Il TAR Abruzzo accoglieva i ricorsi con due sentenze di identico contenuto, sul presupposto di un’interpretazione costituzionalmente orientata che riteneva non retroattiva la disciplina sanzionatoria. La società interessata proponeva appello, contestando tra l’altro la ricostruzione del regime applicabile e l’illegittimità derivata dei provvedimenti successivi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato riunisce gli appelli per connessione oggettiva e soggettiva e ritiene assorbita l’eccezione di tardività, risultando gli appelli principali fondati nel merito. Il punto dirimente è il regime sanzionatorio applicabile: per il consolidato orientamento, richiamato con Cons. Stato, Sez. VI, n. 3671 del 2023 e Sez. II, n. 6464 del 2019, in ragione della natura permanente dell’illecito edilizio rileva la disciplina vigente al momento dell’applicazione della sanzione.

La sentenza impugnata aveva ritenuto applicabile la normativa anteriore, evocando l’art. 41, comma 2, l. 1150/1942: ma tale disposizione riguarda la mera impossibilità di riduzione in pristino e non la parziale difformità. Poiché l’istanza era stata presentata ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, la disciplina era quella del testo unico.

Il diniego appare quindi legittimo: in zona vincolata, gli interventi che determinano creazione di superfici utili o volumi, o aumento di quelli legittimamente realizzati, costituiscono variazioni essenziali che non consentono la fiscalizzazione. A riprova, la sentenza n. 8180/2019 aveva confermato l’ordinanza di demolizione qualificando le opere come variazioni essenziali. Manca inoltre la prova dell’impossibilità di demolire senza pregiudizio delle parti conformi, non essendo state indicate le porzioni legittimamente realizzate.

La legittimità del diniego esclude l’illegittimità derivata dei provvedimenti successivi, che si fondano sull’inottemperanza all’ordine di demolizione. Quanto all’appello incidentale, difetta la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, poiché il provvedimento non dipende dall’art. 5 l.r. 52/1989 ma dall’art. 167 d.lgs. 42/2004.

Il Consiglio chiarisce poi che la richiesta di fiscalizzazione precede l’esecuzione e che l’istanza di sostituzione può essere riproposta in sede esecutiva, con prova a carico del privato. Il proprietario attuale, anche se non autore dell’abuso, è destinatario dell’ingiunzione a demolire, misura ripristinatoria e non afflittiva. L’acquisizione è motivata quanto all’area ulteriore, inferiore al massimo acquisibile, e l’unica iniziativa dei proprietari è stata una C.I.L.A. per difformità interne marginali. Gli appelli sono accolti e i ricorsi di primo grado respinti; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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