Illecito paesaggistico permanente e imprescrittibilità dell’indennizzo ex art. 167 (TAR Puglia n. 1227 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennizzo previsto dall’art. 167, quinto comma, d.lgs. n. 42/2004 non costituisce sanzione amministrativa in senso stretto, ma misura di carattere ripristinatorio, alternativa alla demolizione del manufatto e volta a reintegrare l’interesse pubblico alla salvaguardia del paesaggio. Esso si correla a un illecito paesaggistico di natura permanente, che cessa solo con la rimessione in pristino dei luoghi o con il pagamento della somma stessa. Ne deriva che il potere dell’amministrazione di richiedere il pagamento non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale decorrente dal rilascio del titolo in sanatoria. La mancata analitica confutazione delle osservazioni procedimentali non determina l’annullamento del provvedimento, quando l’amministrazione abbia esposto in positivo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della propria determinazione.
Il Fatto
Le ricorrenti sono comproprietarie di un immobile in Lecce, realizzato in origine senza titolo e poi oggetto di istanza di condono edilizio, definita con il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria nel 2018. L’immobile ricade in zona a rilievo paesaggistico, cosicché il Comune ha trasmesso alla Regione la documentazione necessaria alla perizia di stima del profitto conseguito, ai sensi dell’art. 167, quinto comma, d.lgs. n. 42/2004.
La perizia ha quantificato l’utile in euro 8.868,90. Dopo la comunicazione di avvio del procedimento e le osservazioni delle interessate, che eccepivano la prescrizione del credito e contestavano la stima, la Regione ha adottato l’atto dirigenziale che intimava il pagamento della somma. Le ricorrenti hanno impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e l’intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione del Comune e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione comunale, essendo stati impugnati unicamente atti regionali e non essendo state formulate censure avverso l’attività comunale.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Le osservazioni non sono state rese a seguito di preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990, ma in forza della previsione generale dell’art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990. Non opera quindi l’obbligo di dar conto del mancato accoglimento nella motivazione del provvedimento finale. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui le garanzie partecipative non impongono un’analitica confutazione delle controdeduzioni, essendo sufficiente il compiuto apprezzamento dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche che giustificano la determinazione.
A ciò si aggiunge il disposto dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento quando, per la natura vincolata dell’atto, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La Regione ha comunque esposto in positivo le ragioni del proprio operato. Quanto alla richiesta di accesso documentale, il mancato riscontro avrebbe dovuto formare oggetto di autonoma impugnativa, stante il silenzio-rigetto previsto dall’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Il Collegio, pur consapevole degli orientamenti che hanno sostenuto l’operatività del termine quinquennale, aderisce all’indirizzo consolidato della giurisprudenza apicale, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 4946 del 3 giugno 2024 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1158 del 2 febbraio 2023. L’art. 167, quinto comma, d.lgs. n. 42/2004 delinea una sanzione riparatoria, alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, ragguagliata al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito. Essa non ha carattere punitivo e partecipa della natura di ricomposizione dell’ordine urbanistico violato.
Il potere sanzionatorio è posto a presidio dell’interesse pubblico alla preservazione del paesaggio ed è esercitabile finché perdura l’illecito, che cessa solo con la rimessione in pristino o con il pagamento. Non essendo decorso alcun termine di prescrizione al momento della richiesta, il provvedimento resiste alle censure. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle divergenze interpretative insorte in giurisprudenza.
Nota della Redazione
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