Esenzione contributo costruzione estesa a tutti gli imprenditori agricoli (TAR Sicilia n. 2271 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributo di costruzione, la disciplina regionale siciliana di cui all’art. 8, comma 3, lett. a), legge reg. n. 16/2016 estende l’esenzione dal pagamento degli oneri non solo all’imprenditore agricolo professionale, ma anche all’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 cod. civ., in virtù dell’uso della disgiuntiva “o” nella formulazione letterale. La norma regionale amplia così, sul piano soggettivo, l’ambito di applicazione rispetto all’art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 380/2001, che riserva il beneficio al solo imprenditore agricolo a titolo principale, oggi I.A.P. ai sensi dell’art. 1, comma 5-quater, d.lgs. n. 99/2004. Il requisito della connessione funzionale dei manufatti all’attività agricola sussiste quando le opere siano strumentali al ciclo di allevamento e la stessa Amministrazione abbia posto tale destinazione quale condizione del titolo edilizio.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un’azienda agricola operante nel settore dell’allevamento, otteneva dal Comune il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di 60 box destinati al ricovero degli animali. Contestualmente al parere favorevole, l’Ente richiedeva il versamento di oneri di costruzione, quantificati in corso di causa. La società formulava istanza di esenzione, ritenendovi titolata in ragione della propria qualifica di imprenditore agricolo.

Il Comune riscontrava negativamente l’istanza, sostenendo che la gratuità del provvedimento spettasse solo all’imprenditore agricolo professionale che dimostrasse la diretta connessione dei manufatti ai fini dell’attività svolta nel fondo. La società impugnava il provvedimento e la nota di conferma, chiedendo l’annullamento e l’accertamento del diritto all’esenzione. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra la qualifica generale di imprenditore agricolo ex art. 2135 cod. civ., che ricomprende tutti i soggetti esercenti le attività agricole ivi elencate, compreso l’allevamento di animali, e quella specifica di I.A.P., che richiede i requisiti di professionalità e dedizione fissati dall’art. 1 d.lgs. n. 99/2004.

Sul piano statale, l’art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 380/2001 riserva l’esonero all’imprenditore agricolo a titolo principale. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la mera qualifica di imprenditore agricolo non basta, occorrendo quella di imprenditore agricolo professionale, citando Cons. Stato n. 2609 del 2013, Cons. Stato n. 5363 del 2015 e TAR Puglia Lecce n. 1023 del 2025.

Tale conclusione vale, però, sul piano della normativa nazionale. La legge regionale siciliana n. 16/2016, all’art. 8, comma 3, lett. a), ammette al beneficio dell’esenzione tanto l’imprenditore agricolo ex art. 2135 cod. civ. quanto l’I.A.P.. L’uso della disgiuntiva “o” dimostra, su un piano letterale, la volontà del legislatore regionale di estendere l’esenzione anche all’imprenditore agricolo non professionale.

Il provvedimento comunale risulta pertanto erroneo nella parte in cui ha negato l’esenzione pretendendo la qualifica di I.A.P. Quanto al requisito della connessione funzionale, il Collegio rileva che i box sono funzionali al ricovero e alla cura degli animali allevati e che la stessa Amministrazione aveva posto l’esclusiva strumentalità all’allevamento quale condizione del permesso, escludendo l’attività di maneggio. Lo svolgimento dell’attività di allevamento era dunque presupposto e imposto dall’Ente, salvo futuro accertamento di un diverso utilizzo del fondo.

Il ricorso è quindi accolto. La peculiarità e novità della questione giustificano l’irripetibilità delle spese di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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