Illecito professionale e decorrenza del triennio dalla richiesta di rinvio a giudizio (Cons. Stato n. 8433 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine triennale di rilevanza del grave illecito professionale di matrice penale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, decorre dalla richiesta di rinvio a giudizio e non dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento. L’illecito professionale costituisce fattispecie autonoma rispetto alle cause di esclusione automatica di cui all’art. 80, comma 1: non presuppone l’accertamento definitivo del reato, essendo sufficiente che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati l’incidenza del fatto sulla moralità dell’operatore. Ancorare il dies a quo al giudicato penale determinerebbe un effetto moltiplicatore della valenza temporale dell’illecito, in contrasto con l’art. 57 della direttiva 2014/24/UE e con i principi di proporzionalità e ragionevolezza. L’individuazione della decorrenza è direttamente riconducibile al dato normativo e interpretativo, non integra esercizio di discrezionalità amministrativa.

Il Fatto

La società appellante, quarta classificata, impugnava la procedura aperta indetta dalla società di gestione aeroportuale per la selezione di tre prestatori di servizi di assistenza a terra presso l’aeroporto di Fiumicino. Il TAR Lazio, con sentenza n. 19070/2024, accoglieva il ricorso, censurando la mancata valutazione di fatti potenzialmente integranti gravi illeciti professionali in capo a un esponente dell’aggiudicataria, e annullava l’aggiudicazione onerando la stazione appaltante di riprendere il procedimento.

All’esito del riesame, la stazione appaltante riteneva insussistenti le cause di esclusione e confermava l’aggiudicazione. L’appellante impugnava tale determinazione con nuovo ricorso e motivi aggiunti; il TAR Lazio, con sentenza n. 5122/2025, dichiarava il gravame in parte inammissibile e in parte improcedibile. Da qui l’appello, con cui si contesta, tra l’altro, la decorrenza del triennio dalla richiesta di rinvio a giudizio anziché dal giudicato penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i primi due motivi, che investono il dies a quo del termine triennale e l’asserita invasione della sfera discrezionale della stazione appaltante. Preliminarmente si osserva che l’eventuale contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata resta assorbita dall’effetto devolutivo dell’appello, in virtù del quale il giudice di secondo grado può correggere e integrare i deficit motivazionali della pronuncia gravata.

Nel merito, la Corte richiama un proprio precedente (Cons. Stato, Sez. V, n. 167/2025) secondo cui il termine decorre da qualunque obiettiva vicenda processuale, come la richiesta di rinvio a giudizio o l’adozione di misure cautelari, idonea a dare evidenza, sia pure non definitiva, al fatto imputato. Il D. Lgs. n. 50/2016 distingue due modalità di rilievo degli illeciti penali: l’esclusione automatica, subordinata alla definitività dell’accertamento, per i reati del catalogo di cui all’art. 80, comma 1; e l’esclusione rimessa a una valutazione ampiamente discrezionale della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), quando la pendenza di un processo penale integra un elemento indiziario di valutazione.

Il giudicato penale è elemento tipizzante della fattispecie di cui al comma 1, ma non è elemento costitutivo dell’illecito professionale, non essendovi sovrapposizione tra le due fattispecie. Ancorare il decorso del triennio all’esito del processo penale sarebbe intrinsecamente contraddittorio e contrario al dato normativo, producendo un effetto “moltiplicatore” della valenza temporale dell’illecito, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Il TAR, quindi, non si è sostituito alla stazione appaltante, ma ha esercitato il proprio potere di dirimere i contrasti interpretativi sul significato di una disposizione normativa. La rilevanza temporale del fatto e l’individuazione della sua decorrenza sono direttamente riconducibili alla disciplina normativa e interpretativa, non a un potere discrezionale. Ne deriva che, al momento della pubblicazione del bando, il termine triennale era già decorso, sicché il reato non avrebbe potuto essere valutato.

Il terzo motivo è respinto: la valutazione sulla moralità del concorrente compete alla stazione appaltante, sindacabile solo per travisamento, insufficiente motivazione o manifesta illogicità. Anche la condotta reticente dell’aggiudicataria non integra automaticamente causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis). L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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