Il divieto di rilascio delle concessioni di suolo va impugnato tempestivamente (TAR Liguria n. 52 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione di Giunta comunale che destina un’area pubblica all’installazione di un impianto di erogazione di acqua microfiltrata e impone agli uffici di non rilasciare concessioni di suolo pubblico a scopo commerciale in quella stessa area costituisce atto immediatamente lesivo per il titolare dell’esercizio che ne chiede la concessione. L’onere di impugnazione decorre dalla notificazione individuale o dalla piena conoscenza dell’atto e delle sue motivazioni essenziali, desumibile anche dal preavviso di rigetto che lo richiami e dalle osservazioni procedimentali con cui l’interessato vi abbia replicato. La mancata tempestiva impugnazione della delibera rende inammissibili i motivi aggiunti proposti contro il successivo diniego espresso, del quale la delibera costituisce presupposto necessario. Le norme sulla semplificazione e sul rinnovo delle concessioni nel periodo pandemico non prevedono alcun rinnovo automatico delle concessioni di suolo pubblico e non superano l’inammissibilità.
Il Fatto
La ricorrente gestisce un pubblico esercizio a Riomaggiore e per gli anni 2021 e 2022 è stata affidataria di una concessione di suolo pubblico di 10,2 mq. in Via Colombo, davanti al proprio locale. Con deliberazione di Giunta n. 86 del 6.8.2022 il Comune ha previsto di installare in corrispondenza di quell’area un impianto di erogazione di acqua microfiltrata, dando mandato agli uffici di non rilasciare concessioni di suolo pubblico a scopo commerciale in quella zona dall’1.1.2023.
Il 13.8.2022 la ricorrente ha chiesto il rinnovo della concessione anche per il 2023, invocando la proroga automatica delle concessioni rilasciate nel periodo pandemico. Dopo il preavviso di rigetto del 26.1.2023, il Comune ha adottato il diniego espresso n. 9157 del 28.6.2023. La ricorrente ha impugnato dapprima il silenzio-inadempimento e, con motivi aggiunti, il diniego e gli atti presupposti, tra cui la stessa delibera di Giunta e il Regolamento comunale nella parte in cui vieta il rilascio delle concessioni nelle aree destinate agli impianti di erogazione di acqua.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il ricorso introduttivo e ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, perché il Comune ha adottato il provvedimento espresso di diniego il 28.6.2023. Quanto al rito, il Tribunale precisa che il cumulo di domande connesse non impone il mutamento del rito, trovando applicazione l’art. 32 cod. proc. amm. e la prevalenza del rito ordinario.
Passando ai motivi aggiunti, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. La delibera di Giunta n. 86/2022 ha espressamente vietato il conferimento in concessione dell’area richiesta e va perciò qualificata come atto immediatamente lesivo, con conseguente onere di impugnazione decorrente dalla notifica individuale o dalla piena conoscenza.
La piena conoscenza è dimostrata da tre circostanze: la delibera è indicata nel preavviso di rigetto del 26.1.2023 come atto ostativo; il preavviso ne riporta contenuto e motivazioni essenziali, ossia l’obbligo di non rilasciare concessioni a pubblici esercizi in quell’area dall’1.1.2023; la ricorrente, con le osservazioni del 6.2.2023, ha replicato alla ragione ostativa impegnandosi a liberare l’area all’avvio dei lavori. Da qui il Tribunale ricava che la piena conoscenza è intervenuta non oltre il 6.2.2023, con decorrenza dell’onere impugnatorio, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale richiamato.
Poiché la delibera non è stata tempestivamente impugnata, i motivi aggiunti sono inammissibili: la delibera costituisce presupposto necessario del divieto di rilascio di nuove concessioni. Il Collegio esclude che le norme primarie invocate superino tale esito. L’art. 1, comma 815 invocato è inconferente, riguardando semplificazioni in materia di autorizzazione paesaggistica. L’art. 1, comma 22-quinquies del D.L. n. 198/2022 non ha previsto alcun rinnovo automatico, limitandosi a estendere al 31.12.2023 il regime semplificato. Le ulteriori norme richiamate nella memoria del 28.11.2023 sono tardivamente dedotte e comunque prive di incidenza.
Il ricorso introduttivo è quindi dichiarato improcedibile e i motivi aggiunti inammissibili, con compensazione integrale delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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