L’ordine di demolizione è atto vincolato e non ammette affidamento tutelabile (Cons. Stato n. 3596 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate abusivamente costituisce provvedimento vincolato, espressione del dovere di vigilanza e controllo dell’amministrazione in materia edilizia, privo di margini di discrezionalità. Ne consegue che l’eventuale omissione della comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l’annullamento, ove il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, primo periodo, della legge n. 241 del 1990. L’ordine non richiede motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato al mantenimento dell’immobile, e non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva. La pendenza di giudizi avverso titoli in sanatoria o dinieghi di condono non paralizza l’azione amministrativa, in assenza di misure cautelari.
Il Fatto
La proprietaria di un complesso immobiliare a destinazione turistico-ricettiva impugnava davanti al TAR Campania due ordinanze di demolizione emesse dal Comune, la prima nel 2018 e la seconda nel 2021, con cui l’amministrazione ingiungeva la rimozione di una serie di opere ritenute abusive. Il primo giudice respingeva il ricorso, rilevando la correttezza del procedimento e la sussistenza degli abusi contestati, con conseguente doverosità dell’ordine di demolizione.
La ricorrente proponeva appello, reiterando le censure sulla violazione delle garanzie partecipative, sul difetto di istruttoria e di motivazione e sulla sproporzione della sanzione demolitoria. Il Comune e una controinteressata resistevano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto i vizi procedimentali. La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, osserva il Collegio, non avrebbe potuto comportare l’annullamento degli atti, poiché il loro contenuto dispositivo non sarebbe stato diverso: l’ordine di demolizione in materia edilizia è atto vincolato, espressivo del dovere di vigilanza e controllo. Il richiamo ai principi di collaborazione e buona fede ex art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 non giova all’appellante, poiché la presentazione di un progetto di riqualificazione non equivale a domanda di sanatoria e la pendenza di giudizi non paralizza l’azione amministrativa.
Nel merito, la Corte procede all’esame analitico degli abusi, come richiesto dall’appellante, e conferma che tutti gli interventi richiedevano permesso di costruire o concessione edilizia, integrando interventi di nuova costruzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a), del Testo unico edilizia. Nessuno può quindi essere qualificato come abuso minore sanzionabile ai sensi dell’art. 37 del Testo unico edilizia.
Sul singolo abuso, la Corte richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui destinatario dell’ordine ex art. 31 del Testo unico edilizia è anche il solo proprietario attuale, poiché l’abusività è connotazione di natura reale che segue l’immobile nei trasferimenti (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 5622 del 2025). La demolizione di un muro di recinzione non rientra nella nozione di sistemazione delle piazzole di sosta e richiede comunque il permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 3932 del 2019).
Quanto alla seconda ordinanza, la Corte rileva che l’appellante non prova di aver presentato domanda di condono, che la collocazione del fabbricato prima del 1967 è smentita dalle acquisizioni aerofotogrammetriche e che l’impossibilità di attuare le prescrizioni paesaggistiche è meramente asserita.
Da ultimo, il Collegio richiama i principi dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2017: l’ordine di demolizione ha carattere rigidamente vincolato e non ammette alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. L’appello è integralmente rigettato, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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