Illecito professionale grave da risoluzione contrattuale e omissione dichiarativa nel nuovo Codice (TAR Puglia n. 1299 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante può escludere dalla gara l’operatore economico che abbia commesso un illecito professionale grave, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, anche quando la valutazione di inaffidabilità si fondi su una sola risoluzione contrattuale per inadempimento, rientrante tra gli elementi dell’art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 36/2023. La pendenza di un giudizio avverso la determinazione di risoluzione non rimuove il dubbio sull’integrità dell’offerente, poiché la risoluzione non deve avere carattere di definitività. La violazione degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 96, comma 14, d.lgs. n. 36/2023 è di per sé idonea a integrare il grave illecito professionale, in quanto strumentale alla valutazione sull’affidabilità. Non sussiste obbligo di attivare il contraddittorio o il soccorso istruttorio in favore del concorrente che abbia omesso di dichiarare una circostanza a lui nota.

Il Fatto

Un Comune indice una procedura negoziata per lavori di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie cittadine. All’esito della gara, il seggio aggiudica l’appalto a una società. Nella fase di verifica dei requisiti ex artt. 94 e 95 d.lgs. n. 36/2023, il responsabile del procedimento rileva in capo all’aggiudicataria l’esistenza di cause di esclusione e ne dispone l’estromissione; l’appalto viene quindi aggiudicato alla seconda classificata.

La società esclusa impugna il provvedimento davanti al TAR Puglia, deducendo tre censure: la non obbligatorietà della dichiarazione di cui all’art. 96, comma 14, d.lgs. n. 36/2023; la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale; l’irrilevanza dei procedimenti penali dichiarati rispetto all’art. 96. Chiede l’annullamento dell’esclusione e dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Il punto di partenza è la valutazione di inaffidabilità professionale svolta dalla stazione appaltante nell’esercizio della propria discrezionalità: le censure della ricorrente non riescono a intaccarla.

Quanto alla risoluzione del Comune di Putignano, intervenuta in tempi recenti, il Tribunale la ritiene di per sé idonea e sufficiente a giustificare l’esclusione. Essa si fonda su situazioni di rilevante gravità: la mancata prosecuzione dei lavori, la percezione di somme eccedenti le reali lavorazioni eseguite e la mancata custodia del cantiere. Il Codice riconosce che anche un singolo episodio può rendere dubbia l’integrità dell’operatore. La seconda risoluzione, quella del Comune di Lessona, è invece irrilevante ratione temporis ai sensi dell’art. 96, comma 10, lett. c), n. 3, ma è stata richiamata solo ad ulteriore conforto della decisione.

La circostanza che la risoluzione del Comune di Putignano sia contestata in sede giurisdizionale non giova alla ricorrente. La risoluzione contrattuale non deve avere carattere di definitività: la mera pendenza del giudizio non rimuove il dubbio fino all’eventuale annullamento definitivo.

Quanto all’omissione dichiarativa, il Collegio rileva in primo luogo che la ricorrente non ha provato la presenza dell’annotazione nel FVOE. In secondo luogo, la condotta omissiva ha violato i principi di fiducia, buona fede e correttezza degli artt. 1, 2 e 5 d.lgs. n. 36/2023, connotandosi in termini di gravità ex art. 96, comma 14: si tratta di omissione dolosamente preordinata a influenzare il processo decisionale della stazione appaltante. Il Tribunale richiama il costante insegnamento secondo cui gli obblighi dichiarativi si estendono a ogni dato rilevante (Cons. Stato, Sez. V, n. 4642 del 2023; n. 167 del 2025; Sez. III, n. 6748 del 2025).

Infine, è infondata la censura sulla mancata attivazione del contraddittorio. Il principio di reciprocità di correttezza e buona fede impedisce al concorrente di nascondere situazioni pregiudizievoli e poi invocare il contraddittorio (TAR Puglia, Sez. I, n. 155/2025; Cons. Stato, Sez. V, n. 1412/2016, n. 1644/2019, n. 7749/2019, n. 8908/2019; Sez. III, n. 4192/2017). Ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, il ricorrente deve provare che il rispetto delle regole procedimentali avrebbe consentito un provvedimento diverso, prova non fornita. Il ricorso è respinto nel merito, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *