Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 3309 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che il pagamento dovuto in forza del giudicato sia stato eseguito, neppure parzialmente. L’accertamento dell’inadempimento impone l’assegnazione di un ulteriore termine per provvedere e, in caso di inutile decorso, la nomina del commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando ricorrano ragioni ostative da valutare in concreto, quali i vincoli di bilancio del debitore pubblico e l’esiguità del debito, che renderebbero la sanzione eccessivamente afflittiva.
Il Fatto
Il giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento professionale, in favore di due ricorrenti, con decorrenza differenziata a seconda dell’anno scolastico di riferimento.
La sentenza era stata ritualmente notificata all’amministrazione, dalla quale non era seguito alcun adempimento nel termine dilatorio di 120 giorni. I ricorrenti hanno quindi agito separatamente davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza del giudicato, l’erogazione degli importi maturati e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha disposto la riunione dei due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi di domande fondate sul medesimo titolo giudiziale.
Nel merito i ricorsi sono stati dichiarati fondati. Il Tribunale ha rilevato che il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato ritualmente, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione in atti e le dichiarazioni dei ricorrenti dimostravano che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito pertanto non è risultato contestato nell’an e nel quantum. Ne è derivata la dichiarazione di inottemperanza del Ministero e l’assegnazione del termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e di inviare relazione finale.
È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, ha qualificato la penalità di mora come sanzione da escludere in presenza di ragioni ostative da valutare in concreto. Hanno assunto rilievo, nel caso di specie, i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, tale da rendere la misura eccessivamente afflittiva.
Nota della Redazione
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