Illegittima commistione dei sub-criteri valutativi e brevetto non richiesto (TAR Puglia n. 143 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione delle domande di agevolazione finanziaria disciplinate dal D.M. 24.9.2014 e dalla Circolare M.I.S.E. n. 439196 del 16.12.2019, l’Amministrazione non può sovrapporre i distinti sub-criteri previsti dall’Allegato 1, attribuendo al sub-criterio B.2 (difendibilità dell’innovazione) valutazioni riconducibili al sub-criterio B.1 (idea progettuale), già positivamente apprezzato. Una siffatta commistione integra manifesta contraddittorietà e illogicità ed è sindacabile dal giudice amministrativo. Parimenti illegittima è la pretesa che il progetto sia brevettato, ove tale requisito non sia posto dalla disciplina agevolativa. Il diniego così motivato è annullato, con nuovo esame dell’istanza e salvezza dei successivi provvedimenti.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle tecnologie digitali, qualificatasi come start up, presenta domanda per l’agevolazione Smart & Start Italia, per un programma di spesa di rilevante importo. Invitalia S.p.A., che istruisce la procedura, trasmette una comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, rilevando il mancato raggiungimento del punteggio minimo di sei punti nel sub-criterio B.2 dedicato al vantaggio competitivo e alla difendibilità del carattere innovativo, ove assegna tre punti.

Ricevuti i chiarimenti della società, Invitalia nega l’ammissione. La società impugna dinanzi al TAR Puglia, deducendo la violazione del D.M. e della Circolare, l’eccesso di potere per commistione dei criteri e l’erronea pretesa di una domanda di brevetto, oltre al difetto di motivazione; chiede l’annullamento e, in subordine, il risarcimento. In sede cautelare il diniego è sospeso e la misura è confermata in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda che il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica non può sostituirsi alla valutazione dell’Amministrazione, ma si esplica in presenza di errori gravi, valutazioni abnormi o macroscopiche illogicità. Il principio di separazione dei poteri non impedisce il controllo sugli indici sintomatici di un cattivo esercizio del potere, quali il difetto di motivazione e l’erroneità dei presupposti, come ribadito dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 4019 del 2023; TAR Campania n. 6798 del 2022).

Nel merito, il Tribunale rileva che la valutazione del sub-criterio B.2 è affetta da manifesta contraddittorietà. La sintesi operata nel provvedimento, che accorpa il vantaggio competitivo alla difendibilità dell’innovazione, finisce per attrarre nel B.2 anche il giudizio sul carattere innovativo dell’idea progettuale, che appartiene invece al B.1, già valutato favorevolmente. Il diniego, quindi, applica erroneamente i parametri della Circolare.

Quanto al profilo della brevettazione, il Collegio osserva che il punto 5.8 dell’Allegato 1 non contempla tale requisito, né esso è ricavabile altrove. Il punto 8.4 depone anzi in senso contrario, ammettendo piani d’impresa fondati su risultati non brevettati, purché sorretti da attività di ricerca e legittimamente sfruttabili. Il diniego è perciò irragionevole anche sotto questo aspetto.

Il Collegio ritiene che la lamentata chiusura dello sportello per esaurimento dei fondi non sia provata e non impedisca la tutela caducatoria, ancora idonea a soddisfare la pretesa. La domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a. è respinta, non essendo valutabile allo stato la spettanza finale del bene della vita e dovendo l’Amministrazione compiere una nuova valutazione. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento dei provvedimenti impugnati e salvezza dei successivi provvedimenti; le spese sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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