Verifica di anomalia dell’offerta e onere di giustificazione del ribasso (TAR Lombardia n. 193 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura negoziata, la verifica di anomalia dell’offerta si fonda sulla congruità delle singole voci di costo e non sul solo risultato economico complessivo dichiarato dall’impresa. Lo scostamento tra il costo di progetto e il costo offerto per identiche voci costituisce indizio di anomalia tanto più significativo quanto maggiore è la sua entità rispetto alle offerte concorrenti ritenute congrue. Il concorrente ha l’onere di giustificare il ribasso mediante la documentazione analitica richiesta dalla stazione appaltante. Non è sufficiente richiamare giustificazioni già predisposte in una differente procedura, poiché offerte diverse sono soggette a regole diverse e a valutazioni di organi differenti.
Il Fatto
Il Comune di Milano avviava una procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro relativo a interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici, con aggiudicazione al minor prezzo. L’impresa ricorrente, classificatasi al quarto posto, offriva un ribasso di circa il 20% e indicava un costo della manodopera di oltre un milione e ottocentomila euro.
In sede di verifica della congruità, il R.U.P. chiedeva all’impresa di giustificare numerose voci di prezzo mediante la compilazione di un foglio di analisi in uso alla stazione appaltante. All’esito, escludeva le prime quattro classificate e aggiudicava l’appalto alla quinta, che aveva offerto un ribasso di circa il 15%. Respinta l’istanza di autotutela, l’impresa impugnava l’esclusione e l’aggiudicazione, contestando il metodo di calcolo dello scostamento e la ritenuta anomalia della propria offerta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso e ricostruisce il calcolo contestato. La ricorrente assumeva uno scostamento del 5,39% tra il costo offerto per materiali e trasporti e il costo di progetto, qualificando la differenza residua rispetto all’utile dichiarato come un mero “nuovo valore di scostamento”. Il Collegio rileva invece che la percentuale di riduzione del costo per materiali e trasporti è del 37,18% e che la cifra residua è la differenza negativa tra utile dichiarato e ribasso sul costo di progetto, dunque una perdita.
Su questa base il TAR ritiene che lo scostamento del 37,18% tra voci identiche renda l’offerta anomala nel confronto con quella della controinteressata, il cui scostamento analogo è del 13,20%. Il dato comparativo assume valore dirimente: a fronte di prestazioni omogenee, la differenza di riduzione segnala uno squilibrio economico che la sola sostenibilità complessiva dell’offerta non vale a smentire.
Il Collegio affronta poi il profilo dell’onere di giustificazione. L’impresa non ha compilato il file di analisi richiesto dal R.U.P., nonostante la richiesta reiterata, eccependo che quel documento era già stato compilato in altra procedura di accordo quadro e che non riteneva necessario ripeterlo. L’argomento è giudicato insufficiente.
La Corte chiarisce che una giustificazione di anomalia non può essere trasposta da una gara all’altra: offerte diverse sono soggette a regole diverse e sottoposte al vaglio di differenti organi, con richiamo a TAR Emilia-Romagna, Bologna, II, 10.7.2015 n. 669. La mancata produzione della documentazione analitica richiesta priva quindi la stazione appaltante degli elementi necessari alla valutazione di congruità e legittima l’esclusione.
Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali in favore di ciascuna controparte.
Nota della Redazione
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